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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26128/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Due contribuenti comproprietari di un immobile sito in Roma avevano impugnato davanti alla CTP un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, con attribuzione di una nuova classe e conseguente aumento della rendita catastale. La CTP aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la CTR del Lazio lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notificazione dell'appello perché eseguita tramite un operatore postale privato, in un periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 124/2017. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sul servizio postale universale e sull'art. 149 c.p.c., sostenendo la validità delle notifiche eseguite tramite operatori postali privati; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., sostenendo che, in ogni caso, la notifica doveva considerarsi nulla e sanata dalla costituzione dei contribuenti. I controricorrenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati, congiuntamente esaminati, i due motivi, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata senza titolo abilitativo nel periodo rilevante è nulla e non inesistente. Ha però osservato che, nel caso concreto, la CTR aveva accertato che la notificazione dell'appello si era perfezionata il 9 marzo 2017, cioè oltre il termine di decadenza rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado del 5 settembre 2016; pertanto l'appello era comunque tardivo e inammissibile. La decisione impugnata è stata quindi confermata, sia pure con diversa motivazione. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Spese compensate in ragione del recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    norma posta a base dell'avviso di accertamento catastale impugnato in primo grado, con attribuzione di nuova classe e aumento della rendita catastale.

  • d.lgs. 261/1999

    richiamato per sostenere la disciplina del servizio postale e la possibilità di notificazione tramite operatori postali privati.

  • L. 124/2017

    richiamata come norma di ingresso del nuovo regime relativo ai servizi postali privati, rilevante temporalmente per la validità delle notifiche.

  • art. 149 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della disciplina delle notificazioni a mezzo posta.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per sostenere la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.

  • art. 291 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di rinnovazione/sanatoria degli atti nulli.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per il procedimento camerale e la proposta del relatore.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria da parte dei contribuenti.

Massime di principio

  • In tema di notificazione di atti giudiziari, la notificazione eseguita da un operatore postale privato privo del relativo titolo abilitativo, nel periodo in cui non era ancora pienamente operativo il nuovo regime normativo, è nulla e non inesistente.
  • La sanatoria della nullità della notificazione per costituzione del destinatario non incide sulla verifica della tempestività dell'impugnazione quando manchi certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore non abilitato.
  • Se il giudice di merito perviene al dispositivo corretto di inammissibilità dell'impugnazione, la decisione va confermata anche se la motivazione adottata è solo in parte diversa o non corretta, purché il risultato sia giuridicamente esatto.
  • La tardività dell'appello rispetto alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, a prescindere dalle ulteriori contestazioni sulla qualificazione del vizio di notificazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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