Cassazione Penale, Ordinanza n. 07171/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Rimane ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato, mentre non è stata accolta la censura sul trattamento sanzionatorio relativo alle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputata per concorso in furto in abitazione aggravato. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, la ricorrente ha dedotto un unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Suprema Corte ha ritenuto la doglianza non deducibile in sede di legittimità, rilevando che la motivazione della Corte territoriale aveva adeguatamente e logicamente giustificato il diniego del beneficio, in modo insindacabile in cassazione.
Norme richiamate
artt. 110, 624-bis, comma 1, e 625 n. 2 c.p.
La condanna di merito riguarda il concorso nel furto in abitazione aggravato; la sentenza di legittimità non rivede l'accertamento di responsabilità, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito; se la motivazione del diniego è coerente, logica e ancorata alle emergenze processuali, non è sindacabile in cassazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere l'applicazione automatica della sanzione pecuniaria solo in presenza di ragioni di esonero, non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in cassazione quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, se la decisione impugnata contiene una motivazione non manifestamente illogica e coerente con gli elementi acquisiti.
- La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se il giudice di appello ha esplicitato in modo sufficiente le ragioni del diniego e non emergono vizi logici evidenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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