Cassazione Penale, Ordinanza n. 39303/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistenti i reati contestati e aveva escluso la configurabilità dello stato di necessità invocato dalla difesa. Dai passaggi dell'ordinanza emerge che l'imputato era stato ritenuto responsabile per la condotta di mancata ottemperanza a un posto di blocco, seguita da fuga prima in auto con manovre spericolate e poi a piedi, dopo che il presunto assalitore si era già allontanato. In sede di legittimità il ricorso ha riproposto censure di fatto e questioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre contestava la qualificazione giuridica e la dosimetria della pena, chiedendo la derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità dello spaccio, ma la Corte d'appello aveva valorizzato il quantitativo di stupefacente, la diversità delle sostanze, le modalità del trasporto e la condotta tenuta per escludere tale qualificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché consistenti in mere doglianze di fatto e nella riproposizione di questioni già vagliate e correttamente respinte dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la sentenza di appello aveva fornito una motivazione congrua sia sulla configurabilità dei reati sia sull'esclusione dello stato di necessità, sia sulla qualificazione del fatto in materia di stupefacenti, escludendo la lieve entità per il quantitativo, la tipologia e le modalità della condotta. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama implicitamente la fattispecie di detenzione/trasporto di stupefacenti e la distinzione rispetto all'ipotesi di lieve entità, affermando che il quantitativo, la diversità delle sostanze e le modalità della condotta ostavano alla derubricazione.
Non citato espressamente, ma la doglianza sulla pena è stata respinta perché la sanzione era stata inflitta nel minimo edittale con aumento minimo per la continuazione, dunque congrua e adeguata.
Lo stato di necessità invocato dalla difesa è stato escluso in fatto e in diritto, poiché la fuga e le manovre spericolate non risultavano giustificate dalla situazione prospettata.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o nella riproposizione di questioni già decise con motivazione congrua dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con essa.
- La richiesta di derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti va respinta quando il giudice di merito valorizzi elementi oggettivi e soggettivi quali il quantitativo, la diversità delle sostanze, le modalità del trasporto e la condotta complessiva dell'agente.
- Lo stato di necessità può essere escluso quando la condotta tenuta dall'imputato non sia proporzionata o non risulti concretamente necessitata dai pericoli allegati, specie se gli elementi fattuali accertati dal giudice di merito depongono per una fuga volontaria e pericolosa.
- La pena è immune da censure in cassazione quando sia motivata in modo congruo e sia stata determinata nel minimo edittale, con aumento contenuto per la continuazione, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assente ogni profilo di colpa nella causa di inammissibilità.
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