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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15409/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La vicenda nasce da una domanda di fallimento presentata da una società che si assumeva creditrice, a titolo risarcitorio da inadempimento contrattuale, di una società venditrice di pannelli fotovoltaici poi cancellata dal registro delle imprese dopo la liquidazione. Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società debitrice; la Corte d'appello, su reclamo della società fallita, aveva revocato la sentenza dichiarativa ritenendo, in sintesi, che la reclamante non avesse dimostrato di essere titolare del credito invocato ai fini della legittimazione a chiedere il fallimento e che comunque non risultasse lo stato di insolvenza. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione di norme nazionali e UE sulla conformità/certificazione dei prodotti fotovoltaici, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare la configurabilità di una consegna di aliud pro alio e quindi del credito risarcitorio; 2) nullità della motivazione per omesso esame della concretezza e attualità dell'attivo della società debitrice rispetto ai crediti fatti valere; 3) violazione delle norme fallimentari sulla insolvenza e sull'accertamento dei presupposti del fallimento; 4) erronea affermazione che la pretesa risarcitoria avrebbe potuto essere rivolta contro il socio unico della società estinta invece che contro la società stessa. La società resistente ha contrastato il ricorso con controricorso; la curatela del fallimento non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, con cui si contestava il giudizio della Corte d'appello sulla mancanza del credito risarcitorio e sulla conseguente carenza di legittimazione a chiedere il fallimento, tendesse in sostanza a sollecitare un riesame del merito dei fatti e fosse inoltre non autosufficiente, perché non riproduceva il contenuto della decisione amministrativa richiamata. Una volta dichiarato inammissibile il primo motivo, gli altri tre sono stati assorbiti, sicché la Corte non ha esaminato nel merito le ulteriori censure sulla motivazione relativa all'insolvenza e sulla possibilità di agire verso il socio unico. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente; nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei confronti della curatela intimata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato per affermare che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci e, nei limiti, dei liquidatori; la Corte lo richiama anche insieme all'art. 10 l.fall. per la capacità processuale della società estinta nel giudizio sul fallimento.

  • art. 10 l.fall.

    Richiamato per la fictio iuris che consente alla società estinta di partecipare al procedimento per la dichiarazione di fallimento e alle successive fasi impugnatorie, nonostante l'estinzione.

  • art. 5 l.fall.

    Invocato nei motivi e richiamato nel ragionamento sulla verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento, in relazione all'accertamento incidentale dell'esistenza del credito e dello stato di insolvenza.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare un supposto difetto di motivazione sulla concreta e attuale consistenza dell'attivo; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 1 l.fall.

    Richiamato nel terzo motivo insieme agli artt. 5 e 15 l.fall. quale parametro per contestare l'accertamento dello stato di insolvenza; motivo assorbito.

  • art. 15 l.fall.

    Richiamato nel terzo motivo a sostegno della censura sui presupposti per la dichiarazione di fallimento; motivo assorbito.

  • art. 2 legge n. 791 del 1977

    Invocato nel primo motivo in relazione alla disciplina della conformità dei moduli fotovoltaici.

  • art. 3 legge n. 791 del 1977

    Invocato nel primo motivo in relazione alla disciplina della conformità dei moduli fotovoltaici.

  • art. 6 legge n. 791 del 1977

    Invocato nel primo motivo in relazione alla disciplina della conformità dei moduli fotovoltaici.

  • Allegato IV legge n. 791 del 1977

    Invocato nel primo motivo in relazione alla disciplina della conformità dei moduli fotovoltaici.

  • art. 2 direttiva 96/3005/CE

    Citatato nel primo motivo quale parametro europeo richiamato dalla ricorrente.

  • art. 5 direttiva 96/3005/CE

    Citatato nel primo motivo quale parametro europeo richiamato dalla ricorrente.

  • art. 8 direttiva 96/3005/CE

    Citatato nel primo motivo quale parametro europeo richiamato dalla ricorrente.

  • Allegato IV direttiva 96/3005/CE

    Citatato nel primo motivo quale parametro europeo richiamato dalla ricorrente.

  • art. 30 regolamento CEE n. 765/2008

    Invocato nel primo motivo a sostegno della tesi sulla conformità dei moduli e sulla rilevanza delle certificazioni.

  • art. 2607 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002

    Richiamato nel dispositivo quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito dei fatti compiuti dal giudice di merito; ove il motivo miri sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione fattuale, esso è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando la censura si fonda sul contenuto di un atto o di un provvedimento esterno, è necessario riportarne in ricorso gli elementi essenziali, altrimenti la doglianza non può essere scrutinata.
  • Ai fini della legittimazione a chiedere il fallimento del debitore, il credito del ricorrente deve essere almeno incidenter tantum configurabile; se il giudice di merito esclude, con valutazione di fatto non specificamente scalfita, l'esistenza del credito risarcitorio invocato, viene meno il presupposto della legittimazione.
  • La società cancellata dal registro delle imprese conserva, per fictio iuris fallimentare, la capacità di stare in giudizio nei procedimenti relativi alla dichiarazione di fallimento e nelle successive impugnazioni.
  • Quando una censura è dichiarata inammissibile, le ulteriori doglianze che presuppongono l'esame del medesimo punto restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompravenditaInadempimentoContratto preliminare
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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