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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24227/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente collettivo)

La controversia

La controversia riguarda alcuni beni immobili siti nell’area carsica triestina, già interessati da un bando commissariale del 1955 che li aveva qualificati come soggetti a usi civici. Dopo un primo giudizio e un precedente intervento della Cassazione, che aveva affermato che le comunelle/vicinie dell’altopiano carsico-triestino sono enti esponenziali di domini collettivi riconosciuti dalla L. n. 168/2017 e che il contrario assoggettamento agli usi civici non produce effetti per carenza di potere amministrativo, la causa è stata riassunta. In sede di rinvio la Corte d’appello ha accolto la domanda della Comunella, disapplicando il bando del 1955 e accertando che i beni appartenevano esclusivamente ai consorti della Comunella e non erano gravati da usi civici o demanio comunale. Il Comune di Trieste ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte di rinvio non aveva verificato la "qualitas soli" delle particelle tavolari, presupposto necessario per applicare il principio di diritto della precedente Cassazione; 2) violazione e falsa applicazione di legge, deducendo che la Corte territoriale aveva deciso la titolarità dei terreni sulla base di mere autodichiarazioni della Comunella, senza svolgere indagine probatoria sulla proprietà e senza accertare che il diritto di godimento fosse un uso collettivo antico e immemorabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che, a seguito della precedente cassazione con enunciazione di un principio di diritto, il giudice di rinvio era vincolato a tale principio e non poteva rimettere in discussione la non assoggettabilità agli usi civici delle comunelle carsiche. Perciò nessun nuovo accertamento sulla "qualitas soli" era legittimamente consentito, essendo ormai coperto da giudicato interno il punto della non assoggettabilità ai diritti di uso civico. Quanto alla titolarità, la Corte ha rilevato che la censura era tardiva e comunque estranea al thema decidendum dei precedenti gradi, aggiungendo che la soggettività giuridica della Comunella era già stata riconosciuta in una precedente decisione, quale persona giuridica di diritto privato. Il Comune ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato evocato dal ricorrente per contestare il mancato esame della qualificazione del suolo, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché il punto era già coperto dal precedente giudicato di legittimità e quindi non più riesaminabile dal giudice di rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis

    È il parametro di quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 168/2017

    riconosciuti dalla legge n. 168/17 come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie

    La legge è richiamata come fondamento del riconoscimento delle comunelle/vicinie come domini collettivi ed enti esponenziali, con conseguente esclusione del potere di assoggettamento agli usi civici da parte del bando commissariale.

  • L. n. 1766/1927

    assoggettamento della relativa base territoriale agli usi civici ex lege n. 1766/27

    La Corte ha ribadito che il contrario assoggettamento delle terre delle comunelle agli usi civici, disposto in passato, non produce effetti per carenza di potere amministrativo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di cassazione ha enunciato un principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, quest’ultimo non può riesaminare il punto coperto dal giudicato di legittimità né rimettere in discussione la questione già definitivamente risolta.
  • Il giudice di rinvio può riesaminare ex novo le risultanze processuali solo nei limiti in cui la cassazione precedente abbia annullato per vizio di motivazione; se l’annullamento è per violazione di legge e contiene un principio di diritto specifico, il riesame del fatto che quel principio presuppone è precluso.
  • Se la Corte di cassazione ha affermato la non assoggettabilità di un determinato compendio a usi civici, il giudice di rinvio non può subordinare nuovamente l’esito del giudizio all’accertamento della qualità del suolo o ad altri presupposti incompatibili con quel principio.
  • Le contestazioni sulla titolarità dei beni o sulla soggettività dell’ente che li rivendica, se non tempestivamente introdotte e dibattute nei gradi di merito, non possono essere utilmente prospettate per la prima volta in cassazione.
  • Il riconoscimento normativo delle comunelle/vicinie come domini collettivi e soggetti esponenziali comporta che un pregresso atto amministrativo di assoggettamento agli usi civici, se adottato in carenza di potere, non sia idoneo a produrre effetti validi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti realiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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