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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11895/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Presti era stato condannato in primo e secondo grado per il reato ascritto agli artt. 56 e 353 cod. pen., perché, presentandosi in udienza come "debitore esecutato", avrebbe posto in essere atti idonei a allontanare gli offerenti dall'asta di un immobile esecutato di sua proprietà (esibizione di un assegno, richieste di rinvio per pagamento del debito). In cassazione il ricorrente denunciava vizi di motivazione e vizio nella valutazione della prova indiziaria: sosteneva che l'identificazione dell'autore del fatto era basata solo sul fatto che fosse l'intestatario dell'immobile e sul fatto che chi si era presentato si era qualificato come "debitore esecutato"; che poteva trattarsi di un delegato o parente non identificato, che non vi erano riscontri personali (descrizione fisica, identificazione, congruità dell'assegno), e che la Corte di appello non aveva sufficientemente risposto alle specifiche doglianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate e non ammissibili in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito adeguata e non viziata motivazione in ordine all'identificazione del responsabile, valorizzando elementi indiziari convergenti (presentazione in giudizio come debitore esecutato, richieste dirette a evitare l'esproprio, esibizione di un assegno, interesse personale a mantenere l'immobile) e che le ricostruzioni alternative prospettate dal ricorrente fossero meramente congetturali e prive di concreto riscontro. La Cassazione ha inoltre richiamato i limiti della sindacabilità della valutazione probatoria in sede di legittimità e i principi sulla prova indiziaria (valutazione dei singoli indizi e successivo esame unitario). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in grado di appello.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 353 cod. pen.

    Norme richiamate per la tipizzazione del reato contestato: era contestato un tentativo (art. 56) con le fattispecie previste dall'art. 353 cod. pen.; la Corte di merito ha ritenuto che gli atti posti in essere rientrassero nella condotta contestata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite formale alle censure proponibili in cassazione (limiti alle petizioni di principio di fatto o motivazionali consentiti nel ricorso).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova indiziaria: la Corte ha applicato il criterio che impone di valutare singolarmente ogni indizio e poi il loro complesso per verificare se conducano, con elevato grado di credibilità razionale, all'attribuzione del reato.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i vizi denunciati in ordine alla motivazione della Corte di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamate per delimitare l'ammissibilità delle doglianze in Cassazione circa la motivazione e la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorso eccedesse i limiti consentiti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    Norma speciale in materia di trattazione scritta del procedimento: la trattazione è stata disposta per iscritto ai sensi della norma, non essendovi richiesta di discussione orale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La identificazione dell'autore di un fatto sulla base di elementi indiziari può ritenersi valida se i singoli indizi, valutati nella loro certezza e nella loro intrinseca valenza dimostrativa, confluiscono in un quadro unitario che esclude, al di là di ogni ragionevole dubbio, ricostruzioni alternative prive di riscontri concreti.
  • Ipotesi alternative meramente congetturali o plausibili ma non corroborate da elementi specifici non sono sufficienti a creare un dubbio ragionevole; è onere dell'imputato, particolarmente vicino alla prova, produrre o indicare elementi che rendano effettivamente ragionevole l'ipotesi alternativa.
  • In Cassazione esistono limiti stringenti alla sindacabilità della valutazione del merito probatorio: le doglianze sulla valutazione degli elementi di fatto sono ammissibili solo nei termini consentiti dall'art. 606 c.p.p.; non è possibile chiedere la rinnovazione del giudizio critico dei fatti se non per vizi di motivazione manifesti e rilevanti sotto il profilo di diritto.
  • Nella prova indiziaria il giudice deve evitare valutazioni atomistiche o una mera sommatoria di indizi: prima va accertata la certezza dei singoli elementi, poi il giudice deve verificare se la loro unità logica risolve l'ambiguità e conduce ad una conclusione con elevato grado di credibilità razionale.
  • La mancata identificazione formale (es. mancata dichiarazione del nome da parte di chi si presenta) non esclude automaticamente la responsabilità se esistono elementi convergenti che collegano la condotta all'imputato e l'alternativa prospettata non trova riscontri concreti nelle risultanze processuali.

Testo integrale

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