Cassazione Penale, Sentenza n. 11895/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lo Presti era stato condannato in primo e secondo grado per il reato ascritto agli artt. 56 e 353 cod. pen., perché, presentandosi in udienza come "debitore esecutato", avrebbe posto in essere atti idonei a allontanare gli offerenti dall'asta di un immobile esecutato di sua proprietà (esibizione di un assegno, richieste di rinvio per pagamento del debito). In cassazione il ricorrente denunciava vizi di motivazione e vizio nella valutazione della prova indiziaria: sosteneva che l'identificazione dell'autore del fatto era basata solo sul fatto che fosse l'intestatario dell'immobile e sul fatto che chi si era presentato si era qualificato come "debitore esecutato"; che poteva trattarsi di un delegato o parente non identificato, che non vi erano riscontri personali (descrizione fisica, identificazione, congruità dell'assegno), e che la Corte di appello non aveva sufficientemente risposto alle specifiche doglianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate e non ammissibili in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito adeguata e non viziata motivazione in ordine all'identificazione del responsabile, valorizzando elementi indiziari convergenti (presentazione in giudizio come debitore esecutato, richieste dirette a evitare l'esproprio, esibizione di un assegno, interesse personale a mantenere l'immobile) e che le ricostruzioni alternative prospettate dal ricorrente fossero meramente congetturali e prive di concreto riscontro. La Cassazione ha inoltre richiamato i limiti della sindacabilità della valutazione probatoria in sede di legittimità e i principi sulla prova indiziaria (valutazione dei singoli indizi e successivo esame unitario). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in grado di appello.
Norme richiamate
Norme richiamate per la tipizzazione del reato contestato: era contestato un tentativo (art. 56) con le fattispecie previste dall'art. 353 cod. pen.; la Corte di merito ha ritenuto che gli atti posti in essere rientrassero nella condotta contestata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite formale alle censure proponibili in cassazione (limiti alle petizioni di principio di fatto o motivazionali consentiti nel ricorso).
Norma sulla valutazione della prova indiziaria: la Corte ha applicato il criterio che impone di valutare singolarmente ogni indizio e poi il loro complesso per verificare se conducano, con elevato grado di credibilità razionale, all'attribuzione del reato.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i vizi denunciati in ordine alla motivazione della Corte di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) cod. proc. pen.
Richiamate per delimitare l'ammissibilità delle doglianze in Cassazione circa la motivazione e la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorso eccedesse i limiti consentiti.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Norma speciale in materia di trattazione scritta del procedimento: la trattazione è stata disposta per iscritto ai sensi della norma, non essendovi richiesta di discussione orale.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La identificazione dell'autore di un fatto sulla base di elementi indiziari può ritenersi valida se i singoli indizi, valutati nella loro certezza e nella loro intrinseca valenza dimostrativa, confluiscono in un quadro unitario che esclude, al di là di ogni ragionevole dubbio, ricostruzioni alternative prive di riscontri concreti.
- Ipotesi alternative meramente congetturali o plausibili ma non corroborate da elementi specifici non sono sufficienti a creare un dubbio ragionevole; è onere dell'imputato, particolarmente vicino alla prova, produrre o indicare elementi che rendano effettivamente ragionevole l'ipotesi alternativa.
- In Cassazione esistono limiti stringenti alla sindacabilità della valutazione del merito probatorio: le doglianze sulla valutazione degli elementi di fatto sono ammissibili solo nei termini consentiti dall'art. 606 c.p.p.; non è possibile chiedere la rinnovazione del giudizio critico dei fatti se non per vizi di motivazione manifesti e rilevanti sotto il profilo di diritto.
- Nella prova indiziaria il giudice deve evitare valutazioni atomistiche o una mera sommatoria di indizi: prima va accertata la certezza dei singoli elementi, poi il giudice deve verificare se la loro unità logica risolve l'ambiguità e conduce ad una conclusione con elevato grado di credibilità razionale.
- La mancata identificazione formale (es. mancata dichiarazione del nome da parte di chi si presenta) non esclude automaticamente la responsabilità se esistono elementi convergenti che collegano la condotta all'imputato e l'alternativa prospettata non trova riscontri concreti nelle risultanze processuali.
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