Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della corte territoriale che aveva dichiarato il difetto di loro legittimazione attiva nell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta a tutela di un credito sociale. La controversia trae origine da una precedente causa di accertamento del credito della società, causa proseguita nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese e conclusasi con sentenza definitiva favorevole alla società ormai estinta. La corte d’appello aveva ritenuto che la mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione, unita alla cancellazione intervenuta in corso di causa, implicasse rinuncia alla pretesa e quindi esclusione della titolarità del credito in capo alle ex socie. Con l’unico motivo di ricorso le ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2272, 2280, 2308 e 2495 c.c., in relazione agli artt. 100, 110, 111 c.p.c. e all’art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c., sostenendo che, essendo il credito stato definitivamente accertato con giudicato nei confronti della società, esse erano succedute nella posizione sostanziale della società estinta e dunque legittimate ad agire in revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha censurato la decisione di merito per avere tratto in modo automatico dalla sola cancellazione della società e dalla mancata menzione del credito nel bilancio finale una presunta rinuncia al credito, senza valutare la concreta vicenda processuale e l’avvenuto accertamento definitivo del credito nei confronti della società, nonostante l’intervenuta estinzione. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla cancellazione della società e sulla successione dei soci nei rapporti non definiti, la Corte ha affermato che la mancata inclusione di una posta attiva può rilevare come indice di rinuncia solo in presenza di un credito ancora incerto o illiquido e comunque non può operare come automatismo assoluto. Poiché nel caso concreto il credito era stato poi definitivamente accertato e le ex socie avevano agito in forza di tale titolo giudiziale, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina dello scioglimento della società e la rilevanza della cancellazione nei rapporti sociali.
Richiamato in relazione alla sorte dei rapporti della società sciolta e ai diritti dei soci.
Richiamato come norma sulla cancellazione della società e sugli effetti estintivi.
Richiamato per gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e per il fenomeno successorio nei rapporti residui.
Richiamato quale norma sulla legittimazione ad agire e sull’interesse ad agire.
Richiamato in tema di successione nel processo.
Richiamato in relazione alla successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, per dedurre violazione di legge e difetto di giurisdizione/legittimazione nei limiti prospettati.
Richiamato come base normativa dell’azione revocatoria ordinaria esercitata a tutela del credito.
Richiamato per escludere che la cancellazione dal registro imprese integri, da sola, una presunzione assoluta di rinuncia al credito.
Richiamato per affermare che la remissione tacita del debito deve essere ricevuta dal debitore, requisito non desumibile automaticamente dalla cancellazione della società.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente, ma sui rapporti non definiti può operare un meccanismo successorio in favore dei soci, con subentro nelle posizioni attive e passive residue secondo la disciplina applicabile.
- La mancata indicazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non comporta automaticamente rinuncia alla pretesa: può costituire un indizio solo se il credito era ancora incerto o illiquido e solo in assenza di elementi contrari ricavabili dalla concreta vicenda.
- Non è corretto inferire in modo automatico, dalla sola cancellazione della società, l’abdicazione a crediti ancora in contestazione; occorre una valutazione concreta della situazione sostanziale e processuale.
- Se un credito sociale viene accertato con sentenza definitiva, i soci possono far valere il titolo in quanto successori della società estinta, anche per iniziative conservative come l’azione revocatoria.
- La stabilizzazione processuale prodotta dalla mancata interruzione del giudizio e dall’ultrattività del mandato difensivo riguarda il processo in cui si forma il titolo, ma non elimina la necessità di verificare chi sia legittimato a far valere quel titolo in un diverso giudizio di esecuzione o di tutela del credito.
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