Cassazione Civile, Ordinanza n. 33151/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui l'amministrazione finanziaria contestava, da un lato, alla società la indebita deduzione di canoni di affitto d'azienda ai fini IRES e IRAP e la conseguente indebita detrazione IVA, dall'altro al titolare dell'impresa individuale la ripresa a tassazione di maggiori ricavi e l'indebita detrazione IVA. Secondo l'Ufficio, il contratto formalmente qualificato come affitto d'azienda simulava in realtà una cessione d'azienda, con effetti fiscali diversi. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi dei contribuenti; la CTR, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto non provata la simulazione e aveva valorizzato anche gli elementi emersi nella procedura concordataria. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, con due motivi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento della prova e la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR escluso in modo apodittico il valore indiziario degli elementi raccolti dall'Ufficio, deducendo in sostanza una errata valutazione del quadro probatorio volto a dimostrare la dissimulazione del contratto.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva accertato in fatto che il contratto di affitto non celava una cessione d'azienda, fondando la decisione anche sulla relazione del commissario giudiziale nella procedura concordataria, dalla quale risultava che i beni aziendali erano tornati nella disponibilità dell'impresa del concedente e poi rivenduti in parte alla stessa società e in parte a terzi. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.
Non è configurabile una violazione della norma quando la censura investe sostanzialmente l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
La doglianza non è ammissibile se, sotto la veste della violazione della regola di valutazione delle prove, mira a contestare la ponderazione delle risultanze istruttorie.
La critica alla valutazione degli indizi non può essere proposta in cassazione come violazione di legge se richiede un diverso apprezzamento del complessivo quadro fattuale.
La sufficienza e la gravità degli indizi sono apprezzamenti di merito; in sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice una diversa lettura delle presunzioni.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile sotto forma di violazione di legge una censura che, in realtà, solleciti una nuova lettura delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La contestazione della simulazione di un contratto, quando si fondi su elementi indiziari e documentali, richiede un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se la motivazione è logicamente coerente.
- La valutazione della prova testimoniale, documentale e presuntiva, compresa la rilevanza degli indizi ex artt. 2727 e 2729 c.c., appartiene al merito e non può essere riesaminata in cassazione salvo errori di sussunzione o violazioni effettive di norme di diritto.
- Quando il giudice di appello accerta che il contratto non occultava una diversa operazione economica, il ricorso per cassazione che miri a ribaltare tale conclusione senza denunciare un vero vizio di diritto è inammissibile.
Come è indicizzato
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