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Sentenza

Sentenza n. 3527/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1108/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva annullato il diniego comunale all'autorizzazione per la realizzazione di una nuova stazione radio base nell'ambito del Piano Italia 5G

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, il difetto di motivazione, per avere il giudice di primo grado richiamato una precedente decisione senza considerare le peculiarità del caso, tra cui l'assenza di uno specifico regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazione. Ha inoltre lamentato l'omessa valutazione della relazione tecnica del responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Nel merito, ha sostenuto che il territorio comunale non comprendesse aree a fallimento di mercato, poiché i pixel indicati nella mappatura del Piano Italia 5G sarebbero già coperti e le velocità di connessione avrebbero superato le soglie previste, anche in ragione dell'aumento dei limiti di esposizione elettromagnetica. Il Comune ha contestato l'insufficiente considerazione del ruolo di ARPA e della mancata effettuazione di speed test, rivendicando il proprio potere di pianificazione e localizzazione degli impianti, nonché la possibilità di proporre siti alternativi, preferibilmente pubblici e lontani da zone densamente abitate. Ha infine invocato il principio di precauzione sanitaria e la necessità di una localizzazione concertata. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, eccependo anche la sua inammissibilità per mancata impugnazione di una parte della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo infondate anche le eccezioni di inammissibilità. Ha confermato la decisione del TAR, rilevando che la disciplina speciale applicabile al Piano Italia 5G prevale sulla pianificazione comunale eventualmente ostativa o limitativa e anche su precedenti piani di sviluppo locali o degli operatori. La qualificazione delle aree come bianche o a fallimento di mercato è riservata allo Stato ed è effettuata mediante gli atti di gara e la mappatura dei pixel predisposti nell'ambito della procedura statale; poiché tali atti non erano stati impugnati dal Comune, essi restavano efficaci e vincolanti. In sede autorizzatoria il Comune non poteva quindi rimettere in discussione la classificazione statale mediante mappature interne, valutazioni di copertura di fatto o elaborazioni tecniche successive, né subordinare l'autorizzazione all'assenza di siti alternativi. La localizzazione risultava vincolata alla posizione dei pixel e la normativa operava anche in deroga ai regolamenti comunali e senza attribuire margini di discrezionalità sulla necessità dell'intervento. Il diniego, inoltre, non era fondato su concrete ragioni urbanistiche, paesaggistiche o ambientali, ma su valutazioni astratte e generiche. Quanto ad ARPA, il Collegio ha precisato che la sua competenza riguarda la verifica del rispetto dei limiti di esposizione elettromagnetica e il monitoraggio dei relativi parametri, non la misurazione della velocità di trasmissione dati mediante speed test. Le contestazioni sanitarie del Comune sono state ritenute ipotetiche: a fronte del parere positivo di ARPA, l'ente locale non poteva introdurre ulteriori valutazioni autonome, invocare il principio di precauzione o applicare limiti elettromagnetici diversi da quelli statali. Il richiamo del TAR al precedente conforme non integrava un vizio motivazionale, poiché la sovrapponibilità della fattispecie era effettiva e la motivazione per relationem era coerente con la decisione. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024, convertito dalla l. n. 95/2024

    la localizzazione degli impianti è vincolata alla posizione dei pixel

    La disposizione speciale impone la realizzazione degli impianti nelle aree individuate dalla mappatura statale del Piano Italia 5G, prevale sulle regolamentazioni comunali incompatibili e non lascia al Comune discrezionalità nel rimettere in discussione la classificazione delle aree o nel richiedere siti alternativi.

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica; nel caso concreto l'autorizzazione non poteva essere negata sulla base di documentazione o valutazioni ulteriori non consentite dalla disciplina speciale applicabile.

  • Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga

    Gli orientamenti distinguono le aree bianche, grigie e nere e qualificano come bianche le aree a fallimento di mercato nelle quali è ammesso l'intervento pubblico; tale classificazione rileva per il Piano Italia 5G.

Massime di principio

  • Nell'ambito di un piano statale finanziato dal PNRR per la realizzazione di infrastrutture 5G, la classificazione delle aree come bianche o a fallimento di mercato effettuata dallo Stato mediante gli atti di gara e la relativa mappatura è vincolante in sede di autorizzazione comunale, se non tempestivamente impugnata.
  • La disciplina speciale che collega la localizzazione degli impianti alla posizione dei pixel mappati prevale sulle disposizioni comunali incompatibili e non consente al Comune di subordinare l'autorizzazione all'individuazione o alla disponibilità di siti alternativi.
  • In sede autorizzatoria il Comune non può rimettere in discussione la classificazione statale delle aree bianche mediante mappature interne, verifiche di copertura effettuate successivamente o valutazioni tecniche sulla copertura di fatto.
  • La competenza dell'agenzia ambientale regionale riguarda la verifica del rispetto dei limiti statali di esposizione ai campi elettromagnetici e il monitoraggio dei relativi parametri, non la misurazione della velocità di trasmissione dei dati mediante speed test.
  • In presenza di un parere positivo dell'agenzia ambientale sul rispetto dei limiti elettromagnetici, il Comune non può introdurre autonomamente ulteriori limiti o valutazioni sanitarie ipotetiche né invocare il principio di precauzione per impedire l'installazione dell'impianto, in assenza di concrete ragioni urbanistiche, paesaggistiche o ambientali.
  • Il richiamo per relationem a una precedente sentenza è idoneo a motivare una decisione quando la fattispecie concreta sia effettivamente sovrapponibile e il precedente consenta di ricostruire le ragioni della decisione, senza che sia necessario che ogni profilo del caso sia stato già esaminato nella pronuncia richiamata.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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