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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33396/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli indagati erano stati arrestati in flagranza e sottoposti a custodia cautelare in carcere per la detenzione e il porto di una pistola Beretta calibro 9x19 Parabellum, con matricola punzonata, colpo in canna, sicura disinserita e caricatore munito di quattordici cartucce. Il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, aveva confermato la misura applicata dal giudice per le indagini preliminari. I ricorrenti non contestavano, in sostanza, la gravità indiziaria, ma denunciavano vizi della motivazione sulle esigenze cautelari, sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, sulla proporzionalità e adeguatezza della misura e sull'omessa o apparente motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Il primo ricorrente deduceva inoltre la nullità ex art. 292 cod. proc. pen. e sosteneva che il Tribunale avesse valorizzato genericamente la gravità del fatto e i precedenti penali senza un'adeguata valutazione individualizzata. Il secondo ricorrente, incensurato, giovane, studente e lavoratore, richiamava la propria condotta collaborativa, l'occasionalità del fatto e l'assenza di collegamenti con ambienti criminali, sostenendo l'insussistenza dei pericoli di fuga e di inquinamento probatorio e chiedendo una misura meno afflittiva. Il terzo ricorrente denunciava l'erronea applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., la carenza di elementi concreti sul pericolo di reiterazione, la violazione del principio del minor sacrificio possibile della libertà personale e l'uso di una motivazione cumulativa e stereotipata, non adeguatamente confrontata con la sua incensuratezza e con la possibilità degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ribadito che, nei procedimenti cautelari personali, il giudice di legittimità non può rivalutare gli elementi fattuali, lo spessore degli indizi o le condizioni soggettive dell'indagato, salvo che la motivazione sia apparente, assolutamente carente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Nel caso concreto ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame, fondata sulle modalità particolarmente allarmanti del fatto, sul rinvenimento dell'arma carica e pronta all'uso in un luogo affollato, sulla capacità degli indagati di procurarsi l'arma e le munizioni, sull'assenza di spiegazioni congrue circa la provenienza e la destinazione dell'arma e, per uno degli indagati, anche sui precedenti penali e sulla pregressa detenzione. La Corte ha ritenuto configurabile il pericolo concreto e attuale di reiterazione e ha considerato sufficientemente motivata l'inadeguatezza degli arresti domiciliari. Ha inoltre precisato che, quando il giudice ritenga inadeguata la custodia domiciliare per la pericolosità dell'indagato e le modalità del fatto, non è necessaria un'autonoma motivazione sull'inidoneità del braccialetto elettronico, trattandosi di modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non di una misura autonoma. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. c), c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e va desunto da una valutazione prognostica fondata sulle specifiche modalità e circostanze del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale.

  • art. 275 c.p.p.

    La custodia cautelare in carcere è giustificata quando le altre misure risultino inadeguate; la valutazione dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari può essere motivata in relazione alla pericolosità dell'indagato e alle peculiarità del fatto.

  • art. 275, comma 3-bis, c.p.p.

    Il braccialetto elettronico costituisce una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non una misura cautelare autonoma; se il giudice ritiene inadeguata la custodia domiciliare, non deve motivare separatamente sull'inidoneità del controllo elettronico.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Il controllo elettronico è strumento accessorio della custodia domiciliare e non impone una distinta valutazione quando sia stata esclusa in radice l'adeguatezza di tale misura.

  • art. 292 c.p.p.

    La nullità del provvedimento cautelare per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di una motivazione mancante o meramente apparente, non quando il ricorrente solleciti una diversa valutazione del merito cautelare.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione del provvedimento cautelare deve presentare requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; non è apparente quando espone in modo comprensibile le ragioni della misura.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Sono disposti gli adempimenti conseguenti alla mancata liberazione degli indagati per effetto del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione relativo a una misura cautelare personale non è consentita la rivalutazione degli elementi materiali e fattuali, dello spessore degli indizi o delle condizioni soggettive dell'indagato; il controllo di legittimità è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non apparente e logicamente comprensibile.
  • Il pericolo attuale di reiterazione criminosa non richiede la previsione di una specifica occasione di reato né l'imminenza della ricaduta, ma una prognosi di probabile commissione di ulteriori reati prossima temporalmente all'applicazione della misura e fondata su elementi concreti.
  • La concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione devono essere valutate considerando congiuntamente le specifiche modalità e circostanze del fatto, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale; la valutazione non può fondarsi su mere congetture o formule stereotipate.
  • La particolare pericolosità desunta dalle modalità concrete del fatto, unitamente agli elementi riguardanti la personalità dell'indagato, può giustificare la custodia cautelare in carcere e rendere inadeguati gli arresti domiciliari anche quando l'indagato sia incensurato.
  • Il braccialetto elettronico è una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non una misura cautelare autonoma; quando il giudice motivi adeguatamente sull'inidoneità della custodia domiciliare, non è richiesta una motivazione distinta sull'inidoneità del controllo elettronico.
  • La censura di violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e minor sacrificio della libertà personale è inammissibile se formulata mediante l'astratta enunciazione dei principi senza un confronto specifico con la motivazione del provvedimento e con gli elementi concreti valorizzati dal giudice cautelare.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiArmiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere

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