Cassazione Penale, Ordinanza n. 17665/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva assolto l'imputato dal reato contestato. La parte civile ha proposto impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, ma la Corte di appello l'ha qualificata come ricorso per cassazione ritenendo la decisione inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. La questione devoluta alla Corte di cassazione riguardava quindi esclusivamente la corretta qualificazione dell'impugnazione proposta dalla parte civile e, di riflesso, la possibilità per la parte civile di proporre appello avverso una sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'imputato.
La decisione
La Corte ha ritenuto erronea la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione. Ha affermato che, per la parte civile, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento prevista dall'art. 593, comma 3, c.p.p. non opera, poiché il suo statuto impugnatorio è regolato dall'art. 576 c.p.p., che le attribuisce la legittimazione a impugnare la sentenza di proscioglimento senza limitare il mezzo al solo ricorso per cassazione. Di conseguenza, l'impugnazione è stata qualificata come appello ex art. 568, comma 5, c.p.p. e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Messina per il giudizio, con rinvio al giudice di appello anche per la decisione sulla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata all'imputato nel giudizio di merito; la sentenza di primo grado lo aveva assolto per non aver commesso il fatto.
la previsione di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento non si applica alla parte civile.
attribuisce alla parte civile la legittimazione ad impugnare la sentenza di proscioglimento e consente ogni forma di impugnazione ordinaria, compreso l'appello.
consente la riqualificazione dell'atto di impugnazione in base al suo contenuto sostanziale; l'impugnazione proposta è stata qualificata come appello.
Massime di principio
- La parte civile, nei limiti del proprio interesse civile, è legittimata a impugnare la sentenza di proscioglimento dell'imputato anche mediante appello, non essendo ad essa opponibile la regola di inappellabilità prevista per altri soggetti dall'art. 593, comma 3, c.p.p.
- L'art. 576 c.p.p. attribuisce alla parte civile una legittimazione impugnatoria ampia, che non si esaurisce nel ricorso per cassazione ma comprende le impugnazioni ordinarie, salvo espressa deroga normativa.
- La qualificazione dell'atto di impugnazione deve essere effettuata secondo il contenuto sostanziale dell'atto e non solo secondo la denominazione utilizzata dalla parte o dal giudice che lo esamina.
- Le pronunce richiamate in materia di impugnazioni della parte civile non risultano superate dal regime speciale del giudizio davanti al giudice di pace, salvo il caso specifico in cui la parte civile abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato.
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