Cassazione Penale, Sentenza n. 33949/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
Con sentenza del 25 febbraio 2026, il Tribunale di Roma, in sede di applicazione della pena ai sensi dell’art. 448 c.p.p., aveva applicato all’imputata, per il delitto di rissa di cui all’art. 588, commi primo e secondo, c.p., la pena di due mesi di reclusione e l’aveva condannata alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione degli artt. 76 e 448, comma 2-bis, c.p.p. e vizi ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.: le parti civili avevano chiesto il risarcimento dei danni soltanto nei confronti di un coimputato e non avevano formulato nei suoi confronti alcuna domanda, neppure di rifusione delle spese. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese in favore delle parti civili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha esaminato gli atti processuali, trattandosi di una questione processuale, e ha constatato che le parti civili avevano chiesto il risarcimento soltanto nei confronti di un coimputato. Ha quindi rilevato che la condanna alle spese in favore della parte civile riguarda un rapporto processuale di natura civilistica, fondato sul principio della domanda: in assenza di una richiesta di condanna alla rifusione, il giudice non può disporla d’ufficio. Non è invece necessario, per ottenere la liquidazione delle spese, presentare una nota spese ai sensi dell’art. 153 disp. att. c.p.p. La sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili relative alla condanna dell’imputata al pagamento delle spese, che sono state eliminate; resta ferma la statuizione sulla pena.
Norme richiamate
La condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile attiene al rapporto processuale che si instaura con quest'ultima e che, essendo di natura civilistica, si fonda necessariamente sul principio della domanda.
La parte civile può ottenere una condanna alla rifusione delle spese soltanto se ne ha formulato domanda; il giudice non può provvedere d’ufficio in assenza di richiesta.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La disposizione è richiamata in relazione al ricorso contro la sentenza di applicazione della pena; la decisione accoglie la censura limitatamente alla statuizione sulle spese, senza incidere sulla pena applicata.
La parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
La domanda di condanna alla rifusione è necessaria, mentre non è richiesta la presentazione di una nota spese perché la parte civile possa ottenere la liquidazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La questione posta dal ricorso è di ordine processuale cosicché la Corte, quale giudice "anche del fatto", per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Quando la censura riguarda una questione processuale, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti necessari alla sua risoluzione; tale accesso non è consentito per il solo vizio di motivazione.
Massime di principio
- La condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile riguarda un rapporto processuale di natura civilistica e, in applicazione del principio della domanda, richiede che la parte interessata abbia formulato una specifica richiesta di condanna; in mancanza, il giudice non può liquidare le spese d’ufficio.
- Per la liquidazione delle spese in favore della parte civile è sufficiente che sia stata formulata la domanda di condanna alla rifusione; non è necessario depositare anche una nota spese ai sensi dell’art. 153 disp. att. c.p.p.
- Per decidere una censura relativa a una questione processuale, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali pertinenti; questa possibilità va distinta dal controllo fondato esclusivamente sul vizio di motivazione.
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