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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22964/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una paziente aveva agito per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per condotte colpose di sanitari di un ospedale dell’ordine religioso. Nel giudizio di merito la struttura aveva chiamato in garanzia due assicuratori: uno per una polizza ritenuta temporalmente non operativa rispetto ai fatti, l’altro per una polizza di responsabilità civile sanitaria con clausola "claims made", contestandone l’operatività per il diverso momento della richiesta risarcitoria. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande di manleva, ritenendo, per la polizza Cattolica, che la clausola "claims made" fosse una legittima delimitazione dell’oggetto del contratto, che non fosse stata dimostrata la clausola di recesso invocata né uno squilibrio collegato al premio, e che non fossero stati tempestivamente prodotti i contratti succedutisi nel tempo per verificare eventuali vuoti di copertura; per la polizza Generali, aveva valorizzato un giudicato esterno sulla validità del contratto e sulla sua inoperatività per richiesta successiva alla scadenza. Nel ricorso per cassazione la struttura ha dedotto: violazione dell’art. 2697 c.c. perché la prova della validità/non vessatorietà della clausola "claims made" sarebbe stata posta a suo carico invece che sull’assicuratore; violazione degli artt. 2965 e 1341 c.c. per mancato rilievo della nullità/vessatorietà della clausola che farebbe dipendere l’operatività dal comportamento del danneggiato terzo; violazione dell’art. 2909 c.c. perché il preteso giudicato sulla polizza Generali riguarderebbe soltanto il mancato pagamento del premio e non la questione qui controversa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo in parte inammissibili e in parte infondati: inammissibili nella parte in cui prospettavano in modo generico un onnicomprensivo onere probatorio dell’assicuratore sulla "liceità" del contratto; infondati perché, trattandosi di clausola "claims made" non intrinsecamente viziata, spetta a chi ne invoca l’invalidità o inefficacia allegarne e provarne i presupposti, e la clausola non integra di per sé una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 c.c., poiché la richiesta del terzo concorre a determinare il rischio assicurato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione e riproduzione del giudicato/documento invocato, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le compagnie controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di allegare e provare l’invalidità o inefficacia di una clausola contrattuale non intrinsecamente viziata grava sulla parte che la invoca; non spetta in via generale all’assicuratore dimostrare la "liceità" del contratto.

  • art. 2965 c.c.

    La clausola "claims made" non integra, di per sé, una decadenza convenzionale nulla, perché la richiesta del danneggiato concorre a delimitare il rischio assicurato.

  • art. 1341 c.c.

    La censura di vessatorietà richiede specifica allegazione e dimostrazione del profilo di squilibrio; non basta un richiamo astratto alla struttura della clausola.

  • art. 2909 c.c.

    Il dedotto giudicato esterno, per essere scrutinabile in cassazione, deve essere specificamente allegato e riprodotto; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Le censure fondate su atti o documenti richiedono la loro specifica indicazione, riproduzione o puntuale localizzazione nel fascicolo; il mero richiamo generico comporta inammissibilità.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono esaminabili documenti tardivamente prodotti, richiamati per sostenere l’esistenza di vuoti di copertura assicurativa.

  • art. 1932 c.c.

    Le clausole "on claims made basis" costituiscono una deroga convenzionale consentita al modello legale dell’assicurazione della responsabilità civile.

  • art. 1917 c.c.

    La clausola "claims made" deroga al regime legale dell’assicurazione della responsabilità civile, spostando il baricentro sul momento della richiesta del terzo.

  • art. 1904 c.c.

    La clausola "claims made" resta nell’alveo dell’assicurazione contro i danni e della sua causa indennitaria.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola "claims made", la richiesta del terzo non è un elemento esterno e patologico del rapporto, ma concorre a identificare e delimitare il rischio assicurato; perciò la clausola non è nulla in quanto tale né integra automaticamente una decadenza convenzionale vietata.
  • Chi deduce la nullità, la vessatorietà o l’inefficacia di una clausola assicurativa deve allegarne e provarne in modo specifico i presupposti; non è sufficiente invocare in astratto uno squilibrio contrattuale o una generale invalidità del modello negoziale.
  • Ai fini del sindacato di legittimità, le censure basate su documenti o su un asserito giudicato esterno sono inammissibili se il ricorrente non indica con precisione il contenuto rilevante del documento, la sua collocazione processuale e la sua effettiva acquisizione al giudizio di cassazione.
  • In presenza di documentazione contrattuale o di polizze succedutesi nel tempo, la parte che invoca specifici vuoti di copertura deve produrre tempestivamente i relativi contratti, secondo il principio di vicinanza o disponibilità della prova.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoContenzioso tributario
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicato

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