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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2573/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato, aveva affermato la sua responsabilità per il reato di truffa in relazione alla stipula di compravendite di immobili dei quali non aveva la disponibilità, avendo dichiarato falsamente di aver acquisito la titolarità per usucapione ultraventennale e incassato i corrispettivi. In cassazione il difensore deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato la possibile riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 483 c.p., sostenendo che Calarese si limitò alla falsa dichiarazione iniziale senza partecipare agli atti successivi; (ii) vizio di motivazione per mancata valutazione della dedotta illegittimazione delle parti civili Russo e Benasti (in presenza di un giudizio civile pendente di usucapione) e per errori nella qualificazione di altri soggetti civilmente danneggiati (Castrianni, Giglio, Bongiorno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per gran parte dei motivi, ritenendo infondato il primo motivo che mirava a una rivalutazione della prova (la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della capacità dimostrativa delle prove). Tuttavia ha accolto parzialmente il secondo motivo, rilevando che la Corte di appello non aveva espresso una valutazione esplicita sulla legittimazione a costituirsi parte civile di Russo e Benasti, motivo espressamente sollevato in appello. Per tale omissione la sentenza impugnata è stata annullata soltanto agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello e con rimessione anche della liquidazione delle spese tra le parti per questo grado. Le altre questioni sollevate nel ricorso (relative a Castrianni, Giglio e Bongiorno) sono state dichiarate non consentite/inammissibili perché proposte per la prima volta in cassazione, violando la catena devolutiva prevista dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    Riferimento procedurale: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi di tale norma emergenziale; citata per spiegare la modalità di celebrazione del giudizio in Cassazione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel ricorso: riguarda i mezzi di impugnazione e le relative forme (richiamata come violata nella dedotta violazione di legge). La Corte non accoglie la censura relativa alla valutazione della prova.

  • art. 483 cod. pen.

    Norma sostanziale evocata dal ricorrente quale possibile riqualificazione della condotta; la Corte di Cassazione rileva che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'inquadramento come truffa nell'ambito di un più ampio disegno criminoso e non procede a una nuova valutazione di merito.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio della devoluzione: la Corte di Cassazione non può esaminare questioni di fatto o di diritto non già devolutele dai gradi precedenti; le censure sollevate per la prima volta in cassazione sono inammissibili.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione della capacità probatoria delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non indicano un vizio logico-manifesto nella motivazione del giudice di merito.
  • Se in grado d'appello è stata sollevata una specifica eccezione (es. la legittimazione delle parti civili), la sentenza di merito deve affrontarla espressamente; l'omissione può determinare l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio sul punto.
  • Le questioni sollevate per la prima volta in Cassazione (cioè non già sottoposte ai giudici di merito) sono inammissibili per violazione della catena devolutiva (art. 606 c.p.p.), pertanto è essenziale dedurre in appello tutte le censure rilevanti.
  • La Corte può pronunciare annullamenti parziali: anche se il ricorso è in gran parte inammissibile o rigettato, può essere accolta la censura con riferimento a punti specifici della motivazione, con conseguente rinvio per gli effetti civilistici o per integrazione della motivazione.
  • Nelle ipotesi in cui venga prospettata una diversa ricostruzione giuridica della condotta (es. riqualificazione in altra fattispecie), è necessario che il ricorrente individui vizi logico-giuridici precisi della motivazione; non è sufficiente richiedere una semplice rivalutazione dei fatti.

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