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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30384/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari: il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Contestazioni specifiche: presunta "unidirezionalità" delle indagini a favore della versione di Siani (tempestività dell'avviso ex art. 415-bis a fronte di presunta lentezza sulle denunce di Falcone), omissione del PM nel sentire il ricorrente, valorizzazione come elementi ostativi di atti meramente difensivi (presenza all'udienza, presentazione di denuncia nello stesso giorno), smentita dei rilievi sulla mancanza di testimoni (Falcone afferma di aver indicato testimoni), referti medici a sostegno delle sue affermazioni, e assenza di rapporti con Francesco Falcone tale da escludere rischio di reiterazione del reato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente, pur deducendo formalmente difetto delle esigenze cautelari, in realtà chiedeva una rivalutazione del quadro indiziario, operazione preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha confermato che il giudice del riesame aveva fornito motivazione completa e non illogica: ha illustrato elementi sintomatici delle condotte ostruzionistiche e intimidatorie (sommarie informazioni, registrazioni, messaggi, comportamenti della Polizia Locale su indicazione di Francesco Falcone, irregolarità amministrative a favore della ditta riconducibile a Falcone), ha ritenuto rilevanti le minacce e il carattere aggressivo del ricorrente ai fini del rischio di inquinamento delle prove, e ha considerato non decisivi i testimoni indicati da Falcone (contraddittorietà o vaghezza) e il referto medico che non confermava l'uso di corpo contundente. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante ai fini cautelari il mancato riscontro dell'istanza di audizione da parte del PM. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 323 cod. pen.

    Riferimento all'ipotesi di reato di abuso d'ufficio contestata nell'atto di gravame; la norma è richiamata come titolo di reato tra quelli oggetto delle misure cautelari

  • artt. 56 e 317 cod. pen.

    Richiamo al tentativo di concussione (art. 317 congiunto all'art. 56 per il concorso di reato), indicato tra le fattispecie contestate all'indagato

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma sull'avviso di conclusione indagini: citata nella discussione sulla tempestività con cui il PM ha notificato l'avviso a seguito della denuncia di Siani; la Corte osserva che la rapidità nell'adozione di atti endoprocedimentali non prova di per sé parzialità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese cautelari e al versamento in favore della Cassa delle ammende: applicata per condannare il ricorrente alle somme indicate

  • Sez. U., n. 41461 del 19/7/2012 (Bell'Arte), Rv. 253214

    Pronuncia giurisprudenziale richiamata per il principio della libera valutazione della credibilità della persona offesa da parte dei giudici di merito; utilizzata per sottolineare che la valutazione probatoria spetta ai giudici di merito e non al giudice di legittimità

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione del quadro indiziario: i vizi devono essere di diritto o di motivazione evidente per essere recepiti in sede di legittimità
  • La tempestività o lentezza con cui il Pubblico Ministero compie atti investigativi (es. notifica ex art. 415-bis) non prova automaticamente pregiudizio o partigianeria nelle indagini
  • Comportamenti dell'indagato valutati nel loro complesso (minacce, messaggi, presenza a udienze collegate, precedenti penali) possono legittimare il giudice a ritenere sussistenti esigenze cautelari, specie per rischio di inquinamento delle prove
  • Referti medici e attendibilità dei testimoni sono elementi fondamentali nella valutazione della credibilità: dichiarazioni tardive o testimonianze contraddittorie riducono l'affidabilità probatoria invocata dal ricorrente
  • Il mancato accoglimento di istanze difensive o ritardi procedimentali non incidono automaticamente sui presupposti della misura cautelare se il giudice di merito ha motivato l'esigenza cautelare su altri elementi concreti
  • Precedenti penali e la ripetizione di condotte similari rafforzano l'argomentazione circa la non occasionalità del comportamento criminoso e rendono più probabile la sussistenza delle esigenze cautelari

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