Cassazione Penale, Sentenza n. 8361/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari (applicati presso la Comunità "Un popolo in cammino") con misure meno afflittive (divieto di dimora a Roma o obbligo di presentazione alla P.G.) e chiedeva la modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari trasferendoli presso i genitori in Malaga, Spagna. Il giudice cautelare aveva confermato la permanenza delle esigenze cautelari richiamando l'ingente quantitativo di hashish (kg. 553,233) e il presunto rapporto fiduciario con fornitori che colloca il ricorrente in un contesto di narcotraffico ad alto livello; aveva inoltre ritenuto non applicabile l'art. 4 del d.lvo n. 36/2016 sulla esecuzione della misura in altro Stato membro, osservando che il ricorrente già fruiva degli arresti domiciliari e non subiva disparità di trattamento. Il difensore denunciava violazione dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. per carenza e insufficiente motivazione, contestando il richiamo pedissequo alla precedente ordinanza e la mancata indicazione degli elementi concreti che giustificano l'inidoneità delle misure meno afflittive; rilevava inoltre contraddittorietà e illogicità nella motivazione circa la richiesta di trasferimento all'estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che nel frattempo è intervenuta la definitività di una sentenza di condanna (Corte d'appello di Roma, confermata con dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la condanna in data 26/01/2024) e che la definitività e l'eseguibilità della pena determinano la cessazione della funzione servente delle misure cautelari. Perciò l'impugnazione cautelare volta a modificare o revocare la misura cautelare è divenuta ontologicamente incompatibile con la fase esecutiva aperta dalla sentenza definitiva. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello cautelare in Cassazione; non è stata applicata condanna alle spese o versamento ex art. 616 c.p.p. in ragione della sopravvenuta inammissibilità (richiamata giurisprudenza di Sezioni Unite).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico stupefacenti
norma sostanziale relativa al reato di traffico/importazione di stupefacenti utilizzata per inquadrare il fatto; la gravità del fatto (ingente quantitativo) è stata ritenuta elemento idoneo a fondare le esigenze cautelari
d.lvo n. 36 del 2016
norma di recepimento della Decisione Quadro 2009/829/GAI sulla esecuzione delle misure alternative in altro Stato membro; il giudice ha ritenuto non applicabile l'art. 4 perché il ricorrente già beneficia degli arresti domiciliari e non può invocare disparità di trattamento
Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio dell'Unione europea
Decisione Quadro 23 ottobre 2009, 2009/829/GAI
cornice europea sulla possibilità di eseguire misure alternative in altro Stato membro; il giudice ha valutato la non applicabilità nel caso concreto
art. 606 co. 1 lett. e); art. 616
art. 606 co.1 lett. e) indicato quale vizio dedotto dal ricorrente (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione); art. 616 richiamato in relazione all'eventuale somma da versare alla cassa delle ammende, esclusa in caso di sopravvenuta inammissibilità
giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. U., n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri); Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018 (Privitera); Sez. U. n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
principio consolidato secondo cui l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva, se eseguibile, fa venire meno la funzione delle misure cautelari e rende incompatibile la rimessione in libertà; ergo l'impugnazione cautelare è inammissibile se è sopravvenuta la definitivezza del titolo esecutivo
Massime di principio
- Se interviene una sentenza di condanna divenuta irrevocabile e la pena è eseguibile, le misure cautelari perdono la loro funzione servente: le impugnazioni cautelari volte alla revoca o modifica della misura risultano inammissibili perché si apre la fase esecutiva.
- Nel valutare la permanenza delle esigenze cautelari il giudice deve motivare concretamente gli elementi (es. quantità di stupefacente, ruoli nel traffico, rapporti fiduciari) che giustificano la misura e spiegare perché misure meno afflittive sarebbero inidonee; il richiamo pedissequo a precedenti provvedimenti è rischioso e può essere censurato se la motivazione risulta insufficiente.
- La normativa europea e il d.lvo 36/2016 possono consentire l'esecuzione di misure alternative in altro Stato membro, ma la loro applicabilità va valutata caso per caso; non è automaticamente applicabile se il soggetto già fruisce di una misura alternativa nello Stato che ha adottato la cautela.
- Quando si chiede la modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari all'estero è utile fornire elementi concreti che dimostrino l'analogia e i presupposti di applicabilità della disciplina europea e nazionale, nonché l'assenza di rischi per l'accertamento della verità o per la sicurezza pubblica.
- Se la misura cautelare è impugnata mentre il procedimento principale evolve (es. pronuncia di condanna definitiva), è fondamentale verificare tempestivamente la presenza di sopravvenienze processuali che possano rendere inammissibile o comunque priva di oggetto l'impugnazione cautelare.
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