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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3185/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP con cui erano stati applicati gli arresti domiciliari a Pulpo, indagato per rapina aggravata. Il difensore deduceva: (i) illogicità e insufficiente motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (mancata specificazione del contributo di Pulpo alla rapina, criticità nelle immagini di videosorveglianza, assenza di prova del collegamento con l'altro rapinatore e del trasporto dei rapinatori con l'autovettura di Pulpo); (ii) omissione di motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto nell'art. 378 c.p.; (iii) illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, fondate solo sulla gravità del reato e precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari sia limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridiche e dell'assenza di manifesti vizi logici nella motivazione, non alla riconsiderazione del materiale probatorio. Ha giudicato adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che aveva ricostruito il contributo di Pulpo alla rapina sulla base della deposizione della dipendente Turco Giovanna (che lo riconobbe e riferì che Pulpo aveva agevolato l'ingresso e la fuga del complice) e delle immagini di videosorveglianza, nonché dell'arrivo e della fuga a bordo dell'autovettura di Pulpo. Ha ritenuto inutile un'ulteriore motivazione circa la non accoglibilità della riqualificazione in base alla incompatibilità della domanda con le conclusioni del Tribunale. Ha altresì giudicato sufficienti le motivazioni sulle esigenze cautelari. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola il parametro dei "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari; la Corte osserva che la verifica in cassazione è limitata alla ricerca di violazioni di norme o di manifesta illogicità della motivazione e non alla rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 378 cod. pen.

    Norma invocata per una possibile riqualificazione del fatto; la Corte ritiene la motivazione del Tribunale incompatibile con la riqualificazione richiesta, per cui non era dovuto un ulteriore onere motivazionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, il pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa sanzione per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di libertà personale controlla solo l'adeguatezza formale e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, non la valutazione di merito delle prove; non è luogo per rinnovare la valutazione probatoria.
  • Per contestare con successo in Cassazione una misura cautelare è necessario dimostrare la violazione di norme o la presenza di una motivazione mancante o manifestamente illogica nel provvedimento impugnato, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione dei fatti.
  • Quando si eccepisce la carenza dei gravi indizi bisogna mettere in luce vizi motivazionali evidenti e specifici (es. contraddizioni formali, assenza completa di ragioni) e non soltanto dubbi sulla ricostruzione probatoria.
  • La richiesta di riqualificazione del reato deve essere sorretta da argomentazioni che dimostrino l'incompatibilità della ricostruzione del giudice con la fattispecie originaria; se la motivazione del giudice è già incompatibile con la riqualificazione, non sussiste l'onere di ulteriore motivazione.
  • Rischio di condanna alle spese e di ammenda: un ricorso manifestamente inammissibile o carente sotto profili di colpa può comportare l'addebito delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza prima di proporre ricorso in Cassazione.

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