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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19612/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di cartelle di pagamento emesse per la riscossione di sanzioni amministrative per complessivi Euro 5.178,20. Il giudice di pace aveva annullato le cartelle e aveva posto le spese del primo grado a carico dell’agente della riscossione, liquidandole però in misura inferiore ai minimi tariffari. Il tribunale, investito dell’appello, aveva confermato la liquidazione delle spese ritenendola congrua per lo scarso scostamento dai minimi, per l’assenza di attività istruttoria e per la minima attività decisoria, compensando inoltre le spese del secondo grado. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, delle tabelle parametriche allegate, nonché degli artt. 91 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudice non può liquidare compensi professionali al di sotto dei valori minimi inderogabili previsti dai parametri forensi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, in assenza di diversa convenzione tra le parti, la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite effettuata secondo il d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, non può scendere sotto i valori minimi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’appello limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado. Per tale fase ha rideterminato i compensi in Euro 436,00, pari al minimo tariffario, oltre Euro 125,00 per esborsi e accessori di legge. Quanto alle spese del giudizio di appello e di legittimità, ha richiamato lo ius superveniens in tema di impugnazioni delle cartelle conosciute tramite estratto di ruolo: poiché la statuizione di accoglimento originaria era passata in giudicato, non poteva essere dichiarata l’inammissibilità dell’azione o delle impugnazioni, ma la sopravvenienza normativa costituiva giusto motivo per compensare le spese dell’appello e per dichiarare irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    è la norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione l’erronea applicazione dei parametri di liquidazione delle spese.

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    i parametri forensi hanno carattere inderogabile e il giudice, salvo diversa convenzione, non può liquidare compensi sotto i valori minimi.

  • d.m. 37/2018

    ha modificato il d.m. 55/2014, ma non ha eliminato il vincolo dei valori minimi nella liquidazione secondo parametri.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di regolazione delle spese di lite.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della decisione sulle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte per il rinvio alle precedenti motivazioni di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplinava la trattazione in camera di consiglio e il deposito della decisione nei termini indicati.

  • art. 384 c.p.c.

    ha consentito alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    lo ius superveniens non incide sulle statuizioni coperte da giudicato ma può rilevare ai fini della compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando la liquidazione delle spese legali avviene in base ai parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi previsti, salvo diversa convenzione tra le parti.
  • L’erronea liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari integra violazione di legge censurabile in cassazione.
  • Se la causa è già definita quanto al merito e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
  • Lo ius superveniens che renderebbe oggi inammissibile l’azione non può travolgere le statuizioni ormai coperte da giudicato, ma può essere valorizzato per regolare discrezionalmente le spese di appello e di legittimità.
  • Nelle controversie in cui l’unica questione residua riguarda le spese, la sopravvenienza normativa non incide sull’accoglimento già passato in giudicato, ma può costituire giusto motivo di compensazione delle spese di grado e di irripetibilità delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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