Cassazione Civile, Ordinanza n. 31672/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente di un ente locale, inquadrato nel settore lavori pubblici, aveva chiesto il pagamento di un residuo compenso incentivante previsto dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994 per una serie di incarichi connessi alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche svolte in più annualità. In primo grado la domanda era stata accolta per il residuo ancora non pagato, dopo che alcune somme erano state corrisposte in corso di causa. In appello, però, l'ente aveva ottenuto una riduzione della condanna: la Corte territoriale aveva negato l'incentivo per alcune prestazioni qualificate come manutenzione ordinaria e come servizi, in particolare taglio del verde, sgombraneve, antighiaccio e spargisale, ritenendo che l'art. 18 riguardasse solo attività di progettazione di opere pubbliche e lavori, non servizi. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in più censure: a) mancato rilievo del meccanismo regolamentare del visto del direttore generale, che a suo dire si sarebbe formato per decorso del termine; b) erronea qualificazione delle attività di verde pubblico e sgombraneve come servizi e non lavori, con conseguente esclusione dell'incentivo; c) dedotta extrapetizione sulla data di maturazione/esigibilità dell'incentivo, che la corte avrebbe ancorato al giorno successivo alla definitività del certificato di collaudo; d) erronea compensazione parziale delle spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello o tendevano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha confermato l'interpretazione secondo cui il compenso incentivante ex art. 18 l. n. 109/1994 spetta per attività connesse ad appalti di opere e lavori pubblici, non per manutenzione ordinaria riconducibile a servizi; ha inoltre rilevato che la censura sulla data di maturazione non contrastava realmente il decisum, poiché la corte di merito aveva già considerato l'esigibilità dalla approvazione del certificato di collaudo, anche tacita per decorso del termine biennale. Quanto alle spese, ha ribadito che la compensazione parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti dell'assenza o apparente illogicità della motivazione, evenienze qui non ravvisate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 18 legge n. 109 del 1994
Il compenso incentivante per il personale degli uffici tecnici pubblici è riconoscibile solo in presenza di attività di progettazione e delle correlate prestazioni relative ad appalti di opere o lavori pubblici, non per attività riconducibili a servizi o a manutenzione ordinaria.
Il regolamento delle amministrazioni aggiudicatrici disciplina i presupposti dell'incentivo previsto dall'art. 18.
art. 2 legge n. 109 del 1994
La nozione di lavori pubblici delimita l'ambito oggettivo della disciplina, distinguendolo dalle attività che ricadono nella normativa sui servizi.
Il principio iura novit curia non opera, secondo quanto richiamato dalla Corte, rispetto ad atti amministrativi non riprodotti nel loro contenuto nel ricorso.
art. 141 d.lgs. n. 163/2006
La data di esigibilità dell'incentivo è collegata all'approvazione del certificato di collaudo, che può avvenire anche tacitamente per decorso del biennio dalla sua emissione.
art. 199 d.P.R. n. 554/1999
Norma richiamata in via storica quale antecedente del meccanismo di approvazione tacita del collaudo.
La violazione sulla regolazione delle spese è denunciabile in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
La compensazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile in presenza di gravi ed eccezionali ragioni e sindacabile solo nei limiti dell'assenza di motivazione o di motivazione apparente.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Il compenso incentivante previsto per il personale tecnico della pubblica amministrazione presuppone attività funzionalmente collegate alla progettazione e realizzazione di opere o lavori pubblici, con esclusione delle prestazioni qualificate come servizi o manutenzione ordinaria.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una terza valutazione del materiale istruttorio: la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
- Quando il giudice d'appello fonda la decisione sull'assenza di un presupposto costitutivo del diritto, le doglianze che si limitino a richiamare atti interni o regolamenti non riprodotti nel ricorso non sono idonee a scalfire la decisione.
- La data di esigibilità di un compenso legato al collaudo deve essere ancorata all'approvazione del certificato di collaudo, anche tacita ove prevista dalla disciplina applicabile.
- La compensazione delle spese di lite appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se la motivazione, ancorché sintetica, rende comprensibile la valutazione del concreto andamento del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31593/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31594/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31599/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31606/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31612/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31618/2023 del 14/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →