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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26825/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di liberazione anticipata: 1) vizio di motivazione per avere il giudice valutato le sole annotazioni disciplinari dalla cartella biografica senza approfondirne la consistenza e l'effettivo impatto sul processo rieducativo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché alcune infrazioni riguarderebbero conversazioni e lo scambio di oggetti tra detenuti in regime 41-bis, la cui rilevanza disciplinare sarebbe stata modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n.97/2020, sicché alcune sanzioni non potrebbero più ostare alla liberazione anticipata

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha chiarito che la pronuncia della Corte costituzionale n.97/2020 ha inciso retroattivamente solo sulla disciplina dello scambio di oggetti (ammettendolo se avvenuto tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità) ma non sulle conversazioni, che restano vietate tra gruppi diversi. Solo una delle infrazioni contestate (26/08/2015) riguardava il passaggio di un oggetto; anche qualora tale singola infrazione fosse esclusa, la ricca e documentata serie di ulteriori infrazioni (anche più gravi) giustifica, secondo apprezzamento logico e plausibile del Tribunale, il giudizio negativo circa la proficua partecipazione all'opera di rieducazione e dunque il diniego della liberazione anticipata. Spese a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 616 cod. proc. pen.)

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, [e] scambiare oggetti" vs "la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità

    La norma originaria aveva distinto comunicazione e scambio di oggetti; la Corte costituzionale ha censurato tale formulazione nella parte relativa allo scambio di oggetti, incidendo sulla punibilità di alcuni comportamenti tra detenuti dello stesso gruppo di socialità

  • Sentenza Corte costituzionale n.97 del 2020

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte di art. 41-bis citata nella misura in cui vietava in modo assoluto lo scambio di oggetti senza collegarlo al criterio dei gruppi di socialità; effetto retroattivo limitato allo scambio di oggetti (ammettendolo intra-gruppo), mentre le conversazioni restano disciplinarmente rilevanti se avvenute fra gruppi diversi

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che le spese del giudizio in Cassazione siano regolate secondo la soccombenza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1: Tabet, Bastone, De Costanzo e pronunce successive)

    Consolidata regola interpretativa secondo cui il giudizio sulla liberazione anticipata valuta la condotta complessiva del detenuto nell'intero arco temporale considerato e può estendere un giudizio negativo all'intero periodo anche se formato da periodi non contigui

Massime di principio

  • La sentenza della Corte costituzionale n.97/2020 ha effetto selettivo: modifica retroattivamente la rilevanza disciplinare dello scambio di oggetti ma non quella delle conversazioni; pertanto solo le sanzioni relative a passaggi di oggetti intra-gruppo possono venire meno
  • In un ricorso contro il diniego di liberazione anticipata, l'eventuale eliminazione di una o poche annotazioni disciplinari non basta se resta una pluralità di infrazioni che documentano la mancata adesione al percorso rieducativo
  • Il giudice di merito deve motivare compiutamente la rilevanza delle infrazioni e la loro incidenza sulla rieducazione; tuttavia la Corte di Cassazione deference a una motivazione logica e plausibile e la valuta incensurabile se adeguata
  • Chi impugna una sanzione disciplinare alla luce di pronunce costituzionali favorevoli deve dimostrare che il fatto sanzionato rientra nell'ambito riqualificato dalla sentenza (es. che lo scambio di oggetti era intra-gruppo) e che la rimozione della sanzione, nel complesso, altera l'esito della valutazione sul beneficio
  • Nelle valutazioni sulla liberazione anticipata conta l'insieme del comportamento trattamentale e disciplinare del detenuto nel periodo in esame; i giudici possono valutare negativamente anche periodi non contigui se la condotta complessiva non mostra adesione alla rieducazione

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