Cassazione Civile, Ordinanza n. 15145/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi promossa contro l'ente debitore originario e conclusa con ordinanza di assegnazione di crediti in favore del creditore procedente. Per dare esecuzione all'ordinanza, la banca terza pignorata emetteva due assegni circolari per importi determinati, poi rimasti non riscossi per lungo tempo e successivamente ritrovati. Decorso il termine triennale di prescrizione dell'assegno circolare, la provvista era confluita nel fondo previsto dalla legge n. 266 del 2005. Il successore del beneficiario conveniva la banca chiedendo la consegna dei titoli o, in alternativa, il pagamento degli importi corrispondenti, oltre al risarcimento danni. In cassazione denunciava violazione delle norme sull'espropriazione presso terzi, sul giudizio di assegnazione, sulle prove e sull'interesse ad agire, sostenendo da un lato che al beneficiario dell'assegno non riscosso spetterebbe comunque il recupero della provvista dal fondo, e dall'altro che, quale creditore assegnatario, avrebbe diritto a ottenere dalla banca il pagamento della somma assegnata e non ancora effettivamente incassata; aggiungeva che l'unico legittimato al rimborso della provvista riversata nel fondo sarebbe la banca emittente e non il debitore esecutato originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il dispositivo della sentenza di merito, ma correggendone la motivazione. Ha escluso che il beneficiario degli assegni, una volta maturata la prescrizione triennale del titolo, possa agire contro la banca emittente per la riemissione degli assegni o per il pagamento della provvista, perché il rapporto cartolare è definitivamente estinto. Ha inoltre ritenuto che, rispetto alla domanda proposta, fosse inconferente stabilire chi fosse il soggetto legittimato a chiedere il rimborso al fondo istituito dalla legge n. 266 del 2005. Infine, ha affermato che l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. è già titolo esecutivo contro il terzo pignorato, sicché il creditore assegnatario è di regola privo di interesse ad agire in cognizione per ottenere un ulteriore titolo di condanna, salvo alleghi uno specifico bisogno di tutela cognitiva, che nella specie non era stato dedotto. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito; la ricorrente principale è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'azione introduttiva in rito sommario
L'ordinanza di assegnazione ha natura di titolo esecutivo in favore dell'assegnatario e contro il terzo pignorato; consente l'espropriazione forzata in caso di inadempimento
Richiamato tra le norme asseritamente violate
Richiamato tra le norme asseritamente violate
Richiamato tra le norme asseritamente violate
Richiamato tra le norme asseritamente violate
Norma applicata per escludere l'interesse ad agire nella domanda di condanna
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
Richiamato per la tardività della memoria depositata oltre il termine
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione a fronte di dispositivo conforme a diritto
art. 84, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933
Decorso il termine triennale, si estinguono le azioni cartolari del beneficiario dell'assegno circolare nei confronti dell'emittente
art. 1, comma 343, L. n. 266 del 2005
Istituisce il fondo al quale confluisce la provvista degli assegni circolari prescritti
art. 1, comma 345-ter, L. n. 266 del 2005
Richiamato quale disciplina del rimborso della provvista dal fondo al soggetto legittimato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel contesto dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La prescrizione dell'assegno circolare estingue il rapporto cartolare tra beneficiario ed emittente, con conseguente venir meno di ogni azione del beneficiario verso la banca per riemissione del titolo o pagamento della relativa provvista.
- La sorte della provvista confluita nel fondo previsto dalla legge per gli assegni prescritti attiene al rapporto tra banca emittente e soggetto che ha richiesto l'emissione del titolo, e non attribuisce al beneficiario ormai privo di diritti cartolari un interesse giuridicamente qualificato a far valere tale vicenda.
- L'ordinanza di assegnazione resa nell'espropriazione presso terzi costituisce titolo esecutivo in favore dell'assegnatario contro il terzo pignorato; pertanto, la domanda di condanna in cognizione è, di regola, inammissibile o infondata per difetto di interesse quando la stessa utilità è già conseguibile in via esecutiva.
- Per proporre un'azione di condanna nonostante l'esistenza di un titolo esecutivo, la parte deve allegare e dimostrare uno specifico e concreto bisogno di tutela cognitiva ulteriore, idoneo a rendere apprezzabile l'utilità del nuovo titolo rispetto a quello già disponibile.
- Quando il dispositivo della decisione di merito è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza.
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