Cassazione Civile, Ordinanza n. 11234/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di concordato preventivo con riserva presentata da una società in liquidazione; il tribunale l'ha ritenuta inammissibile e ha dichiarato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili. In reclamo, la corte d'appello ha revocato il fallimento e rimesso gli atti al tribunale per gli adempimenti relativi alla proposta di concordato, ma ha compensato integralmente le spese di lite richiamando l'interesse pubblico della procedura. I ricorrenti hanno impugnato solo il capo sulle spese, deducendo omessa motivazione sull'interesse pubblico e violazione del principio di soccombenza, sostenendo che le spese dovessero essere poste a carico dei soccombenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il capo sulle spese è autonomamente impugnabile, ma i ricorrenti erano privi di interesse a dolersene perché nel giudizio di reclamo non erano parti totalmente vittoriose: la corte d'appello aveva accolto il reclamo incidentale della socia illimitatamente responsabile, dopo aver dichiarato inammissibili i motivi tardivamente proposti dai reclamanti principali. Ha inoltre ribadito che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
artt. 170 ss. l.f.
richiamati come norme per gli adempimenti successivi alla revoca della sentenza di fallimento e alla rimessione degli atti al tribunale nel procedimento di concordato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il controllo di legittimità sulle spese è limitato alla verifica che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di spese processuali, il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto da chi non abbia interesse concreto a censurare la compensazione, perché non parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle spese è ristretto alla verifica del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; resta invece rimessa al giudice di merito la valutazione discrezionale dell'opportunità di compensarle, in tutto o in parte, per soccombenza reciproca o per altri giusti motivi.
- La pronuncia sulle spese costituisce un capo autonomamente impugnabile anche quando il provvedimento principale non lo sia, ma l'impugnazione resta soggetta ai comuni requisiti di interesse e legittimazione ad agire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11199/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11205/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11207/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11208/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11209/2023 del 28/04/2023
- ordinanza_civile · 28 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11210/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →