Cassazione Penale, Ordinanza n. 23320/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità per truffa e applicato l'aggravante della minorata difesa, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa, censurando: 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 c.p.; 2) la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p.; 3) il vizio di motivazione sulla commisurazione della pena, con specifico riferimento anche alla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. e al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi tre motivi, nella parte in cui attaccavano responsabilità, aggravante e trattamento sanzionatorio, erano meramente reiterativi di doglianze già svolte in appello e comunque manifestamente infondati; inoltre, le censure sulla recidiva reiterata e sulle attenuanti generiche erano inammissibili perché non risultavano previamente dedotte come motivi di appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato contestato, posta a base dell'affermazione di responsabilità confermata nei giudizi di merito.
L'aggravante della minorata difesa è stata ritenuta sussistente nel caso concreto; la censura difensiva è stata giudicata infondata.
Richiamato per la valutazione di congruità della pena in relazione alle modalità della condotta e alle caratteristiche del fatto.
Richiamato in relazione alla recidiva reiterata; la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta in appello.
Richiamato con riferimento al diniego delle attenuanti generiche; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di previa deduzione in appello.
È stata applicata la preclusione alla deduzione in cassazione di motivi non formulati in appello, a pena di inammissibilità.
Base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure meramente reiterative di motivi già dedotti in appello, quando la sentenza impugnata li abbia specificamente e logicamente disattesi.
- Le doglianze nuove in cassazione sono inammissibili se non risultano previamente dedotte nei motivi di appello, salvo che il ricorrente contesti specificamente l'esistenza o la correttezza del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.
- La valutazione dell'aggravante della minorata difesa e della congruità della pena è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia effettivamente illogica o giuridicamente viziata; non basta contrapporre una diversa lettura del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza dei presupposti di legge, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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