Sentenza n. 4291/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della graduatoria del concorso pubblico datata12.5.2025, relativa al concorso pubblico VII Corso per Allievi Commissari di Polizia Penitenziaria, dove la ricorrente è stata collocata al n. 81 posto in graduatoria; - del provvedimento del 15.5.2025 (prot. m_dg DAP 15/05/2025 0214248.U); - dell'ignoto “correttore” per la prova intermedia svolta in data 28.3.2024, - del “correttore” per la prova intermedia svolta in data 12.9. 2024; - del “correttore” per la prova intermedia svolta in data 19.2.2025; - del “correttore” per la prova intermedia svolta in data 30.4.2025; nonché - di ogni atto presupposto, consequenziale e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti di valutazione delle verifiche intermedie del concorso pubblico per il VII Corso per Allievi Commissari di Polizia Penitenziaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria, il provvedimento di approvazione e gli atti di correzione delle prove intermedie, sostenendo che alcuni quesiti fossero errati, ambigui o privi di risposta univoca e che le relative risposte fossero state valutate illegittimamente. In particolare, ha contestato: il quesito sui diritti sociali, ritenendo corretta la qualificazione come diritti programmatici; il quesito sull'anno di nascita dell'amministrazione della pubblica sicurezza, sostenendo l'ambiguità dell'acronimo P.S.; due quesiti sulla programmazione neurolinguistica, asseritamente estranea alle materie trattate e formulati in modo ambiguo; il quesito sulla trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'art. 347, comma 2-bis, c.p.p.; e il quesito sul positivismo criminologico, ritenendo corretta la risposta relativa all'individuazione di fattori causali anche multipli del comportamento criminale. Ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 1, 2 e 97 Cost., eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, travisamento, errore di fatto, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, nonché violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, merito e favor lavoratoris. Il Ministero ha eccepito la tardività e l'inammissibilità per carenza di interesse e ha comunque sostenuto l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito e ha compensato le spese. Ha richiamato, per il quesito sui diritti sociali, l'ordinanza cautelare n. 4965/2025, sostanzialmente confermata in appello, secondo cui è errata la qualificazione dei diritti sociali come sempre programmatici, poiché, anche quando previsti e disciplinati dalla Costituzione, sono immediatamente tutelabili. Ha escluso l'ambiguità del quesito sull'amministrazione della pubblica sicurezza, rilevando che l'acronimo P.S. indica incontestabilmente la pubblica sicurezza e che il Dipartimento della pubblica sicurezza è stato istituito dalla legge n. 121/1981. Quanto ai quesiti sulla programmazione neurolinguistica, ha richiamato l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3866/2025, secondo cui la contestazione si fondava su supposti suggerimenti errati dei docenti e non dimostrava l'illegittimità delle risposte, pur essendo state definite ambigue e incomplete dalla ricorrente. Per il quesito sull'art. 347 c.p.p., ha ritenuto corretta la risposta che impone la trasmissione senza ritardo, comunque entro il termine massimo di 48 ore, escludendo che fosse sufficiente indicare soltanto il termine finale. Infine, ha ritenuto generica la risposta della ricorrente sul positivismo criminologico e corretta quella riferita alla povertà quale fattore specifico. Le censure sulle valutazioni dei quesiti sono state quindi ritenute infondate.
Norme richiamate
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione agli atti della procedura concorsuale, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa; la censura non è stata accolta.
artt. 1 e 2 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in relazione al principio del merito e al favor lavoratoris; il TAR non ha ravvisato violazioni.
art. 121 l. 1 aprile 1981, n. 121
Individuata come norma istitutiva del Dipartimento della pubblica sicurezza; il riferimento ha escluso l'ambiguità del quesito sull'anno di nascita dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
La notizia di reato deve essere trasmessa senza ritardo e, nei casi considerati, comunque entro il termine massimo di 48 ore; la risposta che indicava soltanto il termine di 48 ore è stata ritenuta incompleta.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, è legittimo considerare errata la risposta che qualifichi i diritti sociali come sempre meramente programmatici, poiché tali diritti possono essere immediatamente tutelabili anche quando siano previsti e disciplinati dalla Costituzione.
- L'acronimo P.S., utilizzato in un quesito concorsuale riferito all'amministrazione della pubblica sicurezza, non è ambiguo quando il contesto rende inequivoco il riferimento alla pubblica sicurezza e non alla Polizia di Stato.
- Quando una norma impone la trasmissione della notizia di reato senza ritardo e stabilisce un termine massimo finale, la risposta concorsuale corretta deve rappresentare entrambi gli obblighi; è incompleta la risposta che indichi soltanto il termine massimo.
- La contestazione della valutazione di quesiti concorsuali richiede la dimostrazione concreta dell'erroneità, dell'ambiguità o dell'assenza di univocità della domanda e della risposta; una mera contrapposizione della soluzione ritenuta preferibile non è sufficiente.
- Nel giudizio sulle valutazioni di una commissione concorsuale, la risposta più generica può essere legittimamente ritenuta errata rispetto a una risposta più specifica e circostanziata, quando quest'ultima corrisponda al contenuto ritenuto corretto dalla commissione.
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