Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8441/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d'appello per quattro motivi: 1) errata applicazione dell'art. 348 c.p. per contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e la ricostruzione della Corte circa l'esecuzione di manovre odontoiatriche (posizionamento impianto e sutura) da parte del Boschi; 2) violazione del ne bis in idem per presunta sovrapposizione temporale di contestazioni già giudicate in altro procedimento (fatti da settembre a dicembre 2014); 3) violazione dell'art. 164 c.p. per avere la Corte di appello negato la sospensione condizionale della pena; 4) errata applicazione dell'art. 348 c.p. e dell'art. 74 c.p.p. per avere la Corte riconosciuto la responsabilità civile del Boschi anche se la parte civile si era costituita solo per il reato di lesioni personali, per il quale l'imputato era stato assolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestanza di infondatezza e per violazione delle regole sull'oggetto di cognizione della cassazione. In sintesi: il primo motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione del fatto e della credibilità delle prove, criteri riservati al giudice di merito; il secondo motivo è inammissibile perché richiede accertamenti di fatto non dedotti in appello e, inoltre, la presunta sentenza che determinerebbe il ne bis in idem non è ancora definitiva; il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la sospensione condizionale della pena era già stata concessa in primo grado e confermata; il quarto motivo è inammissibile perché la questione sulla legittimazione della parte civile non era stata dedotta in appello. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.510,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    Norma sull'esercizio abusivo di professione; la Corte ha ritenuto applicata correttamente dalla sentenza di merito in quanto giudici di primo e secondo grado hanno valutato credibile la persona offesa e hanno attribuito al Boschi manovre funzionali al posizionamento dell'impianto, comprese suture.

  • art. 590 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; la Corte d'appello ha assolto l'imputato per questo reato (per non aver commesso il fatto) e la Cassazione non ha revocato tale assoluzione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti (comma 1, lettere b, c, e e comma 3) che impediscono la riesamina di questioni di fatto e la proposizione in Cassazione di questioni non sollevate in appello.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che impedisce in cassazione questioni non dedotte in appello; applicata per dichiarare inammissibili i motivi che sollevano censure nuove o che richiedono accertamenti di fatto non svolti in appello (secondo e quarto motivo).

  • art. 164 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha osservato che la sospensione era stata già concessa in primo grado e confermata, quindi non sussisteva la violazione dedotta dal ricorrente.

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Norma attinente alla determinazione delle obbligazioni civili nel processo penale; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla legittimazione della parte civile perché la questione non era stata sollevata in appello.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al ne bis in idem: la Corte ha osservato che la sentenza invocata a titolo di preclusione non era definitiva, quindi non operava la preclusione del ne bis in idem.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 609, artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati come principi limitativi della cognizione della Cassazione: la Corte può decidere entro i limiti dei motivi proposti e delle specifiche indicazioni di diritto e di fatto date nel ricorso.

  • sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che il ricorso non sia stato presentato con colpa grave e ha determinato la sanzione pecuniaria in via equitativa.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina la valutazione della prova o la credibilità dei testimoni: eventuali censure su tale piano devono essere specificamente inquadrate come vizi di diritto o di motivazione e, comunque, sollevate nei gradi precedenti.
  • Questioni che richiedono nuovi accertamenti di fatto o una diversa ricostruzione probatoria non sono ammissibili in cassazione; vanno dedotte e documentate in appello o proposte al giudice dell'esecuzione quando pertinenti.
  • La preclusione del ne bis in idem opera solo con sentenze già definitive: per invocarne la violazione è necessario che la decisione supposta preclusiva sia divenuta definitiva.
  • Censure relative alla legittimazione della parte civile o ad altre questioni processuali non possono essere formulate per la prima volta in cassazione se non erano state oggetto di deduzione in appello (limite dell'art. 606, comma 3 c.p.p.).
  • Se la sospensione condizionale della pena è stata concessa e confermata nei gradi di merito, la Cassazione non può riformare tale statuizione se il ricorso non prospetta un vizio di diritto rilevante e specifico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.