Cassazione Penale, Ordinanza n. 05380/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, ritenendo non più consentita, per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 4 agosto 2017, la proposizione personale del ricorso per cassazione senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (Corte di cassazione)
La controversia
L'imputato, già condannato in via definitiva per reati in materia di stupefacenti, ha proposto personalmente ricorso ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso contro la decisione della Corte d'appello di Roma, confermativa della condanna del G.i.p. del Tribunale di Tivoli. La condanna riguardava fatti ritenuti in continuazione tra loro e qualificati ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, e dell'art. 80, comma 2, del T.U. stupefacenti, con pena di anni dieci di reclusione ed euro 80.000 di multa. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché, essendo il provvedimento impugnato e il ricorso successivi al 4 agosto 2017, la legge n. 103 del 2017 ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi applicato la declaratoria de plano di inammissibilità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Costituisce il veicolo del ricorso straordinario proposto personalmente dal condannato nel caso di specie.
Alla luce della legge n. 103 del 2017, non consente più all'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Prevede la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Ha eliminato la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione per i provvedimenti successivi al 4 agosto 2017.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice dei reati di stupefacenti oggetto della condanna confermata nei gradi precedenti.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Aggravante/forma aggravata contestata con riferimento ai reati di stupefacenti.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore abilitato determina inammissibilità originaria dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto strutturale di legittimazione o di sottoscrizione, la Corte può dichiararlo de plano e porre a carico del ricorrente le spese processuali nonché una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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