Cassazione Penale, Ordinanza n. 17423/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso ha ad oggetto un'ordinanza del Tribunale di Pistoia che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in una precedente sentenza irrevocabile. La revoca è stata disposta perché il condannato, dopo la concessione del beneficio, ha riportato un'altra condanna irrevocabile per un delitto commesso nel quinquennio successivo alla precedente decisione, ritenuto quindi rientrante nell'ipotesi di revoca obbligatoria prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. Il ricorrente ha sostenuto che la revoca non poteva essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione, poiché il giudice della cognizione che aveva emesso la seconda sentenza non vi aveva provveduto; a sostegno ha richiamato un orientamento giurisprudenziale relativo però a un'ipotesi diversa, cioè alla revoca del beneficio concesso in presenza di cause ostative già esistenti, e non alla revoca obbligatoria per fatti sopravvenuti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la revoca della sospensione condizionale deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini di cui all'art. 163 c.p., sopravvenga una condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per cui il beneficio era stato concesso. È sufficiente che nella seconda sentenza la pena non sia stata sospesa e che non vi sia stata alcuna valutazione di meritevolezza rilevante ai fini del beneficio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
prevede l'ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena quando sopravviene una condanna per un delitto commesso nel termine rilevante successivo alla concessione del beneficio.
indica i termini entro i quali la sopravvenienza della nuova condanna rende operativa la revoca del beneficio.
regola la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, compresa la somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria e può essere disposta dal giudice dell'esecuzione quando, nei termini di legge, sopravvenga una condanna definitiva a pena non sospesa per un delitto commesso dopo quello per cui il beneficio era stato originariamente concesso.
- L'omessa revoca da parte del giudice della cognizione che pronuncia sulla seconda condanna non impedisce al giudice dell'esecuzione di rilevare e applicare la causa legale di revoca del beneficio, ove ne ricorrano i presupposti oggettivi.
- La censura che richiami precedenti riferiti a ipotesi diverse di revoca del beneficio è irrilevante se il caso concreto riguarda una revoca obbligatoria per fatti sopravvenuti, non una revoca per originaria insussistenza dei presupposti.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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