Cassazione Penale, Ordinanza n. 39871/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena confermando la condanna per tentato furto in abitazione aggravato/ex art. 624-bis c.p. Il ricorso articolava due censure: con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella diversa ipotesi di danneggiamento ex art. 635 c.p.; con il secondo motivo si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata. La vicenda concreta, per come descritta, riguardava il tentativo di rimuovere le bacchette delle grate di una finestra dell'abitazione della vittima, al fine di introdursi nell'immobile e impossessarsi di beni ivi custoditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito; ha inoltre condiviso la qualificazione del fatto come tentativo di furto, valorizzando l'idoneità e l'univocità degli atti diretti all'ingresso nell'abitazione e all'impossessamento dei beni. Quanto al secondo motivo, ha escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione discrezionale del giudizio di comparazione tra circostanze, osservando che la motivazione del diniego delle attenuanti prevalenti era sufficiente e non illogica, anche in ragione di un precedente specifico dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La condotta è stata qualificata come tentativo di furto in abitazione, poiché gli atti posti in essere erano diretti in modo univoco all'introduzione nell'immobile e all'impossessamento di beni.
La richiesta di riqualificazione del fatto in danneggiamento è stata ritenuta infondata, poiché il fine dell'azione era l'ingresso nell'abitazione per commettere furto, non il mero danneggiamento.
In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esonero.
Il diniego delle attenuanti generiche in misura prevalente è stato ritenuto sorretto da motivazione sufficiente, anche alla luce dei precedenti specifici dell'imputato.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del tentativo, rilevano l'idoneità causale degli atti compiuti e la loro univoca destinazione al delitto programmato, da valutarsi ex ante in rapporto alle concrete modalità della condotta e alle circostanze del caso.
- Se la condotta è finalizzata a introdursi nell'altrui abitazione per impossessarsi di beni, la qualificazione come tentativo di furto non è esclusa dalla circostanza che l'azione si sia arrestata a fasi preparatorie materialmente invasive o danneggianti.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità è inammissibile quando si risolve nella riproposizione di censure già esaminate e congruamente respinte dal giudice di merito.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche su precedenti specifici dell'imputato, purché il ragionamento decisorio sia espresso in modo sufficiente e coerente.
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