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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09517/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Le doglianze sono articolate in quattro motivi principali: (1) vizio processuale per omessa notificazione dell'avviso d'udienza al difensore (la notifica sarebbe stata effettuata a un omonimo), con conseguente nullità della vocatio in ius; (2) censura sulla valutazione di merito che ha ritenuto fittizie le fatture emesse dalla Elettroprodotti Srl e quindi inesistenti le forniture documentate; (3) censura sul trattamento sanzionatorio, in particolare sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; (4) contestazione dell'utilizzo dello strumento della correzione di errore materiale (art.130 c.p.p.) per disporre la confisca del profitto, ritenendo tale correzione irregolare o non applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: (i) il primo motivo è manifestamente infondato perché la tempestiva istanza di trattazione orale depositata dai difensori ha dimostrato che la difesa era a conoscenza della data d'udienza (sanatoria della difettosa notifica) e, inoltre, la vocatio pronunciata in udienza per differire la trattazione ha sostituito la precedente notifica; (ii) il secondo motivo è respinto in quanto la Corte territoriale ha valutato correttamente gli elementi indiziari secondo cui Elettroprodotti Srl era priva di una reale struttura aziendale e le fatture servivano a coprire acquisti "in nero" effettuati altrove, giustificando la qualificazione delle operazioni come fittizie; (iii) il terzo motivo non supera il vaglio di legittimità perché la determinazione della pena è rimasta entro limiti di ragionevolezza (pena al di sotto del medio edittale per il reato più grave e aumenti contenuti ex art.81 cpv) e l'esclusione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice del merito, non essendo provate le circostanze addotte; (iv) il quarto motivo è infondato poiché la correzione dell'errore materiale è rimessa al giudice quando mancano statuizioni accessorie di contenuto predeterminato: la confisca del profitto, prevista obbligatoriamente dall'art.12-bis d.lgs. n.74/2000 in caso di condanna per i reati ivi previsti, può essere integrata con la procedura di cui all'art.130 c.p.p.. Conseguenze pratiche: resta confermata la riduzione della pena personale a 3 anni e 5 mesi (per effetto del proscioglimento/estinzione di uno dei reati), la riduzione della sanzione pecuniaria a carico della società da €220.000,00 a €60.000,00, è stata confermata la confisca del profitto nella misura già disposta e la società è stata condannata alle spese. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Strumento procedurale che consente la correzione di errori materiali/omissioni di statuizioni accessorie nella sentenza; nel caso esaminato è stato ritenuto legittimo l'uso di tale istituto per integrare la misura di confisca omessa nel dispositivo originario

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto od il prezzo"

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto/ prezzo dei reati fiscali previsti dal decreto nel caso di condanna; da ciò deriva che la statuizione sulla confisca ha contenuto necessario e predeterminato e può dunque essere integrata mediante correzione di errore materiale

  • legge n. 231 del 2001

    Fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente: la Vitiello Srl è stata sanzionata in base a questa normativa con l'applicazione di una sanzione pecuniaria

  • art. 81, comma (cpv), cod. pen.

    Norma che disciplina l'aumento della pena per i reati commessi con continuazione o in concorso; nella sentenza si osserva che gli aumenti applicati sono stati contenuti e non richiedono motivazione specifica oltre quella già fornita

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La mancata o difettosa notifica dell'avviso d'udienza può essere sanata quando la difesa dimostra di avere comunque conoscenza della data (ad es. tramite tempestiva istanza di trattazione orale) oppure quando il presidente ha pronunciato una nuova vocatio in udienza; la dedotta nullità deve essere tempestivamente e concretamente provata come pregiudizievole.
  • La presenza di attività commerciale e di beni in magazzino non prova automaticamente che gli acquisti siano provenuti dal fornitore indicato nelle fatture: può legittimamente desumersi la fittizietà delle fatture se il fornitore risulta privo di una base aziendale reale o se vi sono indizi che le fatture servivano a coprire operazioni "in nero".
  • La determinazione della pena e l'attribuzione (o esclusione) delle circostanze attenuanti generiche rientrano nell'ampia discrezionalità del giudice di merito; il controllo in Cassazione è limitato alla verifica di intrinseca illogicità o manifesta irragionevolezza e richiede che il ricorrente indichi elementi concreti di violazione.
  • La correzione dell'errore materiale (art.130 c.p.p.) è ammissibile per integrare omissioni relative a statuizioni accessorie di contenuto predeterminato dalla legge (ad es. confisca obbligatoria prevista da norme speciali) e non costituisce anomalia procedurale se l'elemento integrato è di carattere obbligatorio.
  • In casi di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n.231/2001) la società può essere sanzionata separatamente dall'illecito penale dell'amministratore; le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente possono essere rideterminate in appello ma la confisca dei profitti, se obbligatoria per legge, è dovuta.

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