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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20481/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dall’opposizione proposta dalla società contro un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente per il pagamento di somme dovute a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno ex art. 18, quarto comma, L. n. 300/1970, per un importo complessivo indicato nel ricorso monitorio. Il credito era stato fondato su una sentenza non definitiva del Tribunale, di condanna generica, successivamente passata in giudicato nelle more, e su una consulenza tecnica contabile svolta in un giudizio connesso tra le stesse parti per la determinazione del quantum, in particolare della retribuzione globale di fatto mensile assunta come parametro. La società, in cassazione, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., sostenendo che una sentenza non definitiva di condanna generica, non ancora in giudicato al momento del ricorso monitorio, non sarebbe stata idonea prova scritta per l’ingiunzione, trattandosi di credito illiquido e non prontamente liquidabile, la cui quantificazione richiedeva una C.t.u. e non una mera operazione aritmetica; ha inoltre lamentato l’assenza agli atti del fascicolo monitorio della formale dichiarazione del lavoratore di opzione per l’indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha considerato irrilevante la doglianza relativa alla mancanza della formale dichiarazione di opzione per l’indennità sostitutiva, perché tale presupposto risultava comunque accertato nella sentenza non definitiva posta a base del decreto ingiuntivo. Ha ribadito che una sentenza che accerti il diritto alle mensilità dovute nel periodo tra licenziamento e reintegrazione, quando non indichi un importo già determinato o determinabile con semplice calcolo aritmetico, è equiparabile a una condanna generica; tuttavia essa può essere utilizzata come prova scritta ai fini monitori, mentre la successiva liquidazione del quantum può avvenire in un giudizio nel contraddittorio delle parti, anche mediante C.t.u., senza che ciò ne precluda l’utilizzo nel procedimento per decreto ingiuntivo. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, con distrazione al difensore antistatario e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Disciplina i presupposti del decreto ingiuntivo; la Corte ha ritenuto che la sentenza non definitiva potesse integrare il supporto probatorio richiesto per la domanda monitoria.

  • art. 634 c.p.c.

    La sentenza non definitiva di condanna generica è stata considerata idonea prova scritta ai fini dell’ingiunzione, anche se la quantificazione del credito richiedeva successivi accertamenti contabili.

  • art. 18, quarto comma, legge n. 300/1970

    Norma posta a base del credito per indennità/risarcimento spettante al lavoratore reintegrando o non reintegrato, da calcolare secondo la retribuzione globale di fatto.

  • art. 2121 c.c.

    Richiamato come criterio per la determinazione delle mensilità/retribuzione dovute nel periodo considerato.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e la riserva della motivazione.

  • art. 13 comma 1quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Una sentenza non definitiva di condanna generica può fungere da prova scritta idonea per ottenere un decreto ingiuntivo, anche se non contiene la liquidazione del credito, purché il diritto azionato risulti accertato e il quantum sia poi dimostrabile con ulteriori elementi documentali o con accertamenti tecnici.
  • La sentenza di condanna al pagamento di mensilità o somme dovute al lavoratore costituisce titolo esecutivo solo quando l’importo sia determinabile con operazioni meramente aritmetiche sulla base dei dati contenuti nel titolo; se occorrono elementi estranei al titolo o una successiva liquidazione del quantum, il titolo non è esecutivo ma resta utilizzabile come prova scritta nel procedimento monitorio.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve esaminare non solo la regolarità formale del procedimento monitorio, ma anche il merito della pretesa creditoria sulla base di tutti gli elementi acquisiti, potendo quindi confermare l’ingiunzione se la domanda risulti provata.
  • La sentenza non definitiva vincola il giudice sulle questioni già decise e sui presupposti logico-giuridici necessari, impedendo di rimettere in discussione in fasi successive accertamenti ormai compiuti.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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