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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36072/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Leone impugnava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta con patteggiamento del 24/01/2013 (irrevocabile 12/02/2013). Contestava: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello di Ancona, al momento della condanna del 31/03/2022 (irrevocabile 17/05/2022), conosceva già la precedente sentenza e la revoca non doveva essere disposta automaticamente, anche perché la somma delle pene non superava i due anni; (2) che il Giudice dell'esecuzione non poteva esercitare una revoca facoltativa competenza del giudice della cognizione; (3) estinzione del reato originario il 12/02/2018 ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., rendendo inapplicabile la revoca; (4) la seconda condanna aveva anch'essa la sospensione della pena, per cui, non superando il cumulo dei limiti di cui all'art. 163 c.p., la seconda sentenza non poteva costituire titolo per revocare la prima sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona per nuovo esame. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia illegittimamente esercitato una revoca facoltativa (discrezionale) della sospensione condizionale, potere riservato al giudice della cognizione, e non abbia verificato correttamente se sussistessero i presupposti per una revoca obbligatoria ex art. 168 c.p. (ossia se la seconda condanna costituisse titolo per revoca o se, invece, la sospensione fosse stata concessa anche per la seconda condanna e rimanesse tale, con applicazione della disciplina di cui all'art. 164 c.p.). In sostanza la decisione è stata annullata perché il Tribunale non ha applicato correttamente i principi di diritto consolidati e deve ora riesaminare la questione valutando se la revoca fosse obbligatoria, se la seconda condanna fosse effettivamente sospesa e le conseguenze dell'eventuale estinzione del reato precedente.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Disposizione che impone la revoca di diritto della sospensione condizionale in presenza delle condizioni previste; la Corte ha precisato che la revoca facoltativa (discrezionale) ai sensi dell'art. 168, secondo comma, compete al giudice della cognizione e non al solo giudice dell'esecuzione

  • art. 164 cod. pen.

    Consente che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta quando le pene separate poi cumulate non superino il limite di due anni; la Corte ha richiamato questa norma per spiegare che una seconda sospensione concessa legittimamente esclude che la seconda sentenza, restando sospesa, possa automaticamente determinare la revoca della prima

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sui limiti della sospensione condizionale in rapporto alla durata delle pene; richiamata in ordine al cumulo delle pene e alla possibilità di concedere una seconda sospensione quando il cumulo non supera determinati limiti

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sull'estinzione del reato per prescrizione/intervenuta estinzione o termini previsti; il ricorrente ha invocato l'estinzione del reato originario al termine quinquennale previsto dall'art. 445(2) come motivo ostativo alla revoca, che la Corte di Cassazione ha ritenuto da verificare in sede di rinvio

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può esercitare la revoca facoltativa (discrezionale) della sospensione condizionale della pena: tale potere spetta al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione è limitato ai casi di revoca di diritto.
  • La revoca obbligatoria ex art. 168 c.p. scatta solo se ricorrono le condizioni ivi indicate; se la seconda condanna è anch'essa oggetto di sospensione, questa può escludere la revoca automatica della prima quando, in applicazione dell'art. 164 c.p., il cumulo delle pene rientra nei limiti previsti.
  • Una seconda sospensione, se legittimamente concessa e non revocata, impedisce che la sola esistenza di quella seconda condanna determini la revoca automatica della prima: la seconda condanna rileva quale causa di revoca solo se la sospensione della seconda è essa stessa revocata (anche da una successiva condanna).
  • Occorre verificare lo stato giuridico delle pene (se sono state sospese o eseguite) e il cumulo concreto delle pene per stabilire se ricorrano i presupposti per concedere nuovamente la sospensione o per revocarla obbligatoriamente.
  • Se è prospettata l'estinzione del reato originario per decorso di termini (art. 445 c.p.p.), il giudice deve accertare tale estinzione prima di disporre la revoca; l'eventuale estinzione può incidere sulla legittimità della revoca.
  • In presenza di una sequenza di più condanne e sospensioni è necessario distinguere chiaramente tra effetti delle sospensioni concesse e legittimità di eventuali revoche: la valutazione spesso richiede il giudizio del giudice della cognizione, non del solo giudice dell'esecuzione.
  • In caso di decisione viziata sulla competenza o sulla qualificazione della revoca (facoltativa vs obbligatoria), la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, con indicazione di verificare i presupposti di fatto e diritto richiamati.

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