Cassazione Civile, Ordinanza n. 19199/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno 2005, IVA, IRES e IRAP, assumendo maggiori ricavi desunti dagli studi di settore. La CTP aveva accolto il ricorso della società e della socia; la CTR aveva confermato l'annullamento rilevando che l'Ufficio non aveva provato la notifica dell'atto esibendo l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avrebbe confutato i motivi d'appello, tra cui l'eccezione di ultrapetizione del primo giudice e la dedotta ritualità della notifica; (2) omessa motivazione su fatto decisivo, insistendo sui medesimi rilievi; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 18 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello relativo all'ultrapetizione del primo giudice, che avrebbe annullato l'accertamento per un vizio non dedotto dalle parti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché individuava comunque la ragione essenziale della decisione e superava la soglia del "minimo costituzionale". Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: da un lato ha ritenuto la motivazione della CTR insufficiente/illogica perché generica e non idonea a far comprendere il percorso logico seguito, anche in relazione alle specifiche contestazioni sulla notifica; dall'altro ha rilevato la mancata pronuncia sulla doglianza di ultrapetizione, ricordando che nel processo tributario i motivi del ricorso introduttivo delimitano la causa petendi e il giudice non può fondare la decisione su questioni non dedotte o dedotte in diverso profilo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato insieme alle norme sulla motivazione per denunciare la nullità della sentenza; la Corte precisa che la motivazione è nulla solo se meramente apparente o assolutamente mancante nei contenuti intelligibili.
È richiamato quale parametro della struttura della sentenza; la Corte ribadisce che la sentenza è nulla per motivazione solo quando non consente di percepire il fondamento della decisione.
È richiamato come norma sulla concisa esposizione dei motivi; la Corte ritiene sufficiente una motivazione che esponga la ragione essenziale della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È evocato per la nullità della sentenza; la Corte esclude che meri profili di insufficienza o erroneità motivazionale integrino nullità processuale se la motivazione è percepibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omessa motivazione/fatto decisivo; la Corte accoglie la censura quando la motivazione è troppo generica e non rende comprensibile il percorso logico della decisione.
È richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice incorre in ultrapetizione se decide su motivi non dedotti o su profili diversi da quelli posti a base della domanda.
È richiamato nel motivo di ricorso come disposizione sul contenuto del ricorso introduttivo nel processo tributario; la Corte valorizza il principio per cui i motivi del ricorso delimitano la causa petendi.
È richiamato insieme all'art. 18 D.Lgs. n. 546/1992 nel motivo di impugnazione; la Corte lo considera nel quadro delle regole del giudizio tributario in appello.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparentemente esistente, e la sentenza è nulla, quando non consente di percepire il fondamento della decisione e obbliga l'interprete a colmarla con congetture; non basta, invece, che la parte ritenga la motivazione insufficiente o sbagliata, se il ragionamento del giudice è comunque intelligibile.
- Nel giudizio di legittimità, una motivazione che indichi la ragione essenziale della decisione supera la soglia del minimo costituzionale; il vizio rilevante non è l'insoddisfazione della parte, ma l'assenza di un percorso logico verificabile.
- Nel processo tributario, i motivi del ricorso introduttivo delimitano la causa petendi della domanda di annullamento: il giudice non può fondare la decisione su un vizio non dedotto o su un profilo diverso da quello allegato, altrimenti incorre in ultrapetizione.
- La mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello che investe la correttezza della decisione di primo grado integra vizio di motivazione e comporta cassazione con rinvio quando impedisce il controllo della ratio decidendi.
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