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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29141/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello lamentando, in sostanza, una non corretta ricostruzione del fatto e una non corretta valutazione del compendio probatorio. Ha inoltre dedotto l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis c.p., sostenendo di avere agito per difendersi da un atto arbitrario dei pubblici ufficiali. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze sul fatto e sulla prova investono apprezzamenti di merito riservati al giudice di appello, il quale ha motivato in modo congruo, logico e coerente con il Tribunale. Quanto alla causa di giustificazione, la Corte osserva che la Corte territoriale l’aveva esclusa con motivazione esaustiva, ritenendo smentita la prospettazione difensiva, poiché l’intervento dei pubblici ufficiali era stato finalizzato solo a sedare la lite in corso tra il ricorrente e la compagna.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La causa di giustificazione è ritenuta non configurabile quando risulti smentito che l’agente abbia reagito a un atto arbitrario dei pubblici ufficiali; l’intervento dei pubblici ufficiali deve essere effettivamente arbitrario e non un normale atto d’ufficio, come nel caso di intervento per sedare una lite.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile equitativamente.

Massime di principio

  • Le censure che si limitano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova non possono essere accolte in cassazione quando la sentenza impugnata risulti sorretta da motivazione congrua, logica e priva di vizi manifesti, fondata su corretti criteri inferenziali.
  • La causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis c.p. presuppone che l’agente reagisca a un atto arbitrario del pubblico ufficiale; se l’atto è invece un legittimo intervento d’ufficio, la scriminante non opera.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo diversa disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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