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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07353/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce violazione di legge con riguardo all'applicazione dell'art. 61-bis della legge n. 689/1981 e alla corretta applicazione della norma transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva perché incompatibile con il beneficio della sospensione condizionale (art. 61-bis L. 689/1981, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022). Il ricorrente ha invece sostenuto che, trattandosi di fatto commesso il 28/12/1999 e di procedimento pendente alla data di entrata in vigore della riforma, si dovesse applicare la disciplina previgente (art. 95 d.lgs. 150/2022) se più favorevole, la quale consentiva il cumulo tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale e prevedeva i criteri di cui all'art. 53 L. 689/1981 nel testo anteriore alla modifica.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che va applicata la norma transitoria (art. 95 d.lgs. n. 150/2022) e, confrontando i regimi normativi, ha ritenuto più favorevole per l'imputato la disciplina previgente che ammetteva il cumulo tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale. Ha richiamato il principio di applicazione della norma più favorevole (art. 2 cod. pen., comma quarto) e il divieto di creare una "tertia lex" combinando frammenti di discipline diverse. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuova valutazione sulla richiesta di sostituzione della pena, mentre l'affermazione di responsabilità è stata confermata e resta coperta da giudicato interno.

Norme richiamate

  • art. 2 cod. pen. (quarto comma)

    Principio di applicazione della norma penale più favorevole: le disposizioni sostanziali in materia di pena più favorevoli si applicano anche retroattivamente ai processi pendenti.

  • art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689

    Prevede l'incompatibilità tra le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e la sospensione condizionale della pena; introdotto nel sistema dall'art. 71, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 150/2022 per dare maggiore operatività alle sanzioni sostitutive. La Corte ha ritenuto che tale incompatibilità non si applichi ai fatti precedenti all'entrata in vigore della modifica se la disciplina previgente è più favorevole.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma transitoria che dispone l'applicazione delle norme previgenti della legge n. 689/1981 ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore della riforma, quando le norme previgenti risultino più favorevoli per l'imputato. La Corte l'ha ritenuta applicabile nel caso concreto.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 (testo post modifica legge n. 134/2003)

    Stabilisce i criteri per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte ha indicato che, per procedimenti relativi a fatti antecedenti, occorre applicare i criteri del testo rilevante temporalmente (senza combinare parti di discipline successive), ossia il testo previsto dalla modifica del 2003 quando questo risulti applicabile e più favorevole.

  • art. 71, comma 1, lett. i) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma che ha inserito l'art. 61-bis nella legge n. 689/1981; la Corte cita questa fonte per spiegare l'origine dell'incompatibilità tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale.

  • art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (correttivo)

    Intervento correttivo che ha modificato il procedimento di sentencing (art. 545-bis c.p.p.) eliminando il riferimento alla sospensione condizionale dal comma 1, ma che non ha inciso sulle disposizioni sostanziali di incompatibilità richiamate dalla Corte.

Massime di principio

  • Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di una riforma penale occorre confrontare il regime previgente e quello vigente e applicare al soggetto la disciplina più favorevole (art. 2 cod. pen., comma quarto e art. 95 d.lgs. n. 150/2022).
  • L'introduzione di un divieto di cumulo (es. art. 61-bis L. 689/1981) non si applica automaticamente a fatti commessi anteriormente se la norma transitoria prevede l'applicazione delle disposizioni pregresse più favorevoli.
  • Non è permesso combinare porzioni di discipline normative successive per creare una "terza" disciplina non prevista dal legislatore: per l'applicazione di sanzioni sostitutive vanno usati i criteri previsti dalla specifica versione della norma applicabile temporalmente al caso.
  • La modifica delle regole procedurali (es. correzioni al procedimento di sentencing) non altera automaticamente le disposizioni sostanziali in materia di incompatibilità tra benefici, salvo chiaro disposto normativo che le cambi.
  • Se la corte di merito omette di applicare la norma transitoria favorevole all'imputato, la Cassazione può annullare e rinviare per nuova valutazione sulla sostituzione della pena, mantenendo eventualmente ferma l'affermazione di responsabilità già divenuta definitiva internamente.

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