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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24952/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la prova dichiarativa delle persone offese non fosse sufficiente o adeguatamente valutata. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale nella quantificazione della pena, negli aumenti/diminuzioni per circostanze e nella fissazione della pena base.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta, che aveva valorizzato le dichiarazioni delle persone offese come prova del reato, ritenendole immuni da illogicità e contraddizioni e riscontrate da plurimi elementi. Ha ritenuto inoltre il secondo e il terzo motivo manifestamente infondati perché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e nella specie la motivazione era adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    individua il reato oggetto della contestazione, confermato nei fatti dal giudice di merito sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e dei riscontri acquisiti

  • art. 132 c.p.

    richiamato come criterio legale per la determinazione della pena da parte del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio legale per la determinazione della pena da parte del giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivate dal giudice di merito, quando la motivazione sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La valutazione della credibilità delle persone offese e la verifica della loro attendibilità, se sorrette da motivazione immune da manifeste illogicità e da riscontri esterni, non possono essere rimesse in discussione in cassazione come se fosse un terzo giudizio di merito.
  • La determinazione della pena, compresi pena base, aumenti e diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere sorretta da motivazione adeguata e coerente con i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione è censurabile solo l'assenza o la manifesta illogicità della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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