Cassazione Penale, Ordinanza n. 01391/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto la liberazione anticipata per il semestre dall'8 febbraio 2022 all'8 agosto 2022. L'istanza era stata respinta dal Magistrato di sorveglianza e il reclamo era stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse attribuito erroneamente rilievo alla violazione disciplinare contestata, consistente nel rifiuto di rientrare nella camera detentiva, rifiuto giustificato dal detenuto con ragioni di salute.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente e adeguatamente motivato, valorizzando la specifica violazione disciplinare e anche il fatto che il detenuto si era autodimesso il giorno precedente dal reparto ospedaliero. Secondo la Corte, tale condotta giustificava il diniego del beneficio per quel singolo semestre. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione riguarda la liberazione anticipata; la Corte conferma che il beneficio può essere negato quando la condotta del detenuto, valutata nel singolo semestre, non consente il riconoscimento del premio.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sul diniego della liberazione anticipata, la valutazione del giudice di merito circa la rilevanza di una violazione disciplinare è censurabile solo se manca, è illogica o è meramente apparente; non è consentita una diversa e alternativa lettura dei fatti in cassazione.
- Ai fini della liberazione anticipata, la condotta tenuta nel singolo semestre può essere ritenuta ostativa al beneficio anche quando il detenuto alleghi motivazioni di salute, se il giudice di merito dà conto in modo specifico e non illogico delle ragioni del diniego.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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