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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39285/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 24/05/2024 che aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra più condanne (partecipazione ad associazione di tipo mafioso e plurime estorsioni). Ha sostenuto che la partecipazione associativa ha natura permanente e che la forza intimidatrice del vincolo associativo (la cosiddetta "fama criminale") e la presunta tendenza a delinquere del ricorrente dimostrano l'esistenza di un unico disegno criminoso, riconducendo le estorsioni successive alla volontà unitaria espressa con l'ingresso nel sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando l'ordinanza impugnata. Il motivo è che le censure del ricorrente risultano inconferenti rispetto al percorso logico del giudice dell'esecuzione: la presunta "permanenza" dell'associazione è accertata solo per il periodo marzo 1997 - ottobre 2000, mentre le estorsioni contestate risalgono ad aprile 2006 e successivi; i reati successivi sono stati commessi in tempi, luoghi e con corresponsabili diversi, e dunque non si può dedurre che fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio. Inoltre la giurisprudenza esclude che ogni reato-fine commesso in ambito associativo sia automaticamente sorretto da volizione unitaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sulla partecipazione ad associazione di tipo mafioso è richiamata in rapporto all'ipotesi che non automaticamente faccia scattare la continuazione con i reati-fine; occorre verificare se i reati successivi fossero già programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    L'istituto della continuazione richiede che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente una generica argomentazione sulla "tendenza" del reo o sulla sua vita criminale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese e per il pagamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione (art. 81, 2° c.), non basta la partecipazione a una associazione criminale: è necessario dimostrare che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo fatto.
  • La natura "permanente" di un'associazione copre solo il periodo temporalmente accertato nelle sentenze irrevocabili; reati commessi al di fuori di tale arco non possono automaticamente ricondursi alla stessa programmazione criminale.
  • Differenze significative di tempo, luogo e correi tra i vari reati costituiscono elementi ostativi al riconoscimento della continuazione.
  • La forza intimidatrice derivante dalla fama o dal vincolo associativo può spiegare l'agevolazione nella commissione di reati, ma non sostituisce la prova di un progetto criminoso unitario necessario per la continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio accertamento su fatti contrari a quanto stabilito in sentenze irrevocabili; il ricorrente deve proporre censure attinenti al percorso logico-giuridico del provvedimento impugnato.
  • Censure generiche circa la "tendenza a delinquere" o la scelta di vita criminale sono insufficienti: è richiesta una deduzione specifica e circostanziata sul rapporto tra i singoli reati.

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