Cassazione Penale, Sentenza n. 24749/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava che sia il decreto di sequestro originario del G.I.P. sia l'ordinanza del Tribunale del Riesame erano del tutto privi di motivazione sul requisito del periculum in mora, obbligatorio anche nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Si evidenziava che il riesame si era limitato a discutere il valore del profitto (identificandolo con la somma contestata di euro 9.508,47) senza valutare il concreto rischio di dispersione di quella somma in relazione alla reale capacità economica della farmacia Romio (fatturato 2021: euro 1.189.738; fatturato 2022: euro 985.477,63), né aveva motivato sulle deduzioni difensive che sostenevano l'insussistenza di adeguate ragioni di apprensione anticipata. Veniva inoltre rilevato un eccesso di sequestro rispetto all'ammontare del presunto profitto. Il difensore deduceva che l'omessa motivazione sul periculum non poteva essere sanata dal Tribunale del Riesame ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per radicale omissione motivazionale sul requisito del periculum in mora, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 36959/2021). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cosenza per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari (in particolare sul periculum in mora). I restanti motivi risultano assorbiti dall'accoglimento del motivo principale.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
art. 321, comma 2, c.p.p.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa anche sul periculum in mora, collegandolo alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
La confisca del profitto del reato è una sanzione che trova piena applicazione in caso di condanna; il sequestro preventivo del prezzo/profitto richiede un rigoroso accertamento cautelare che giustifichi l'anticipazione dell'effetto ablativo.
Sez. Un., n. 36959, 24/06/2021 (Ellade)
Sez. Un., n. 36959 del 24/06/2021
La pronuncia ha affermato l'obbligo motivazionale anche sul periculum in mora per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca; la motivazione può tuttavia essere circoscritta, per alcune categorie di beni, alla sola appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili ex lege se la natura del bene lo consente.
Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato ai motivi di violazione di legge, comprensivi dei vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
art. 309, comma 9 e art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
art. 309 co. 9 c.p.p.; art. 324 co. 7 c.p.p.
Il ricorrente ha invocato tali disposizioni per sostenere che l'omessa motivazione del G.I.P. non può essere sanata dal Tribunale del Riesame; la Corte, accogliendo il vizio motivazionale, ha ritenuto necessario il rinvio per un nuovo esame, implicando che l'assenza di motivazione sul periculum è un vizio irrimediabile ai fini del riesame.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione specifica sia sul fumus del reato sia sul periculum in mora; l'omessa motivazione su quest'ultimo profilo è vizio grave che può determinare l'annullamento.
- La valutazione del periculum deve essere concreta e proporzionata: il giudice deve considerare la consistenza economica dell'ente o della persona (es. fatturato, patrimonio) rispetto all'ammontare del profitto sequestrato per stabilire il rischio di dispersione.
- Il Tribunale del Riesame non può limitarsi a questioni formali sul quantum del profitto se non risponde alle deduzioni difensive relative al pericolo di dispersione; il riesame deve affrontare e motivare anche il periculum.
- Il sequestro del prezzo/profitto, essendo strumentale alla futura confisca che opera con la condanna, richiede un giudizio prognostico rigoroso e rispettoso del principio di proporzionalità per non comprimere ingiustificatamente diritti di proprietà e iniziativa economica.
- In Cassazione sono censurabili i vizi motivazionali così radicali da costituire una violazione di legge; pertanto, una difesa ben documentata con dati economici (fatturati, bilanci, elementi patrimoniali) è centrale per contestare il periculum e ottenere il dissequestro o il rinvio per nuovo esame.
- Quando il provvedimento originario è privo di motivazione sul periculum, la via corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio piuttosto che una convalida automatica da parte del riesame.
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