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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09161/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mandatario)

La controversia

Una donna aveva conferito nel 2004 a un soggetto una procura generale per curare i propri interessi economici. Nel 2019 agiva contro il mandatario sostenendo che, in relazione a un atto di divisione immobiliare del 5 aprile 2005 tra il mandatario e la sorella della mandante, la valutazione dei beni era stata incongrua e che ciò le aveva arrecato un danno risarcibile. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo il credito risarcitorio prescritto: secondo la Corte d'appello, la decorrenza del termine non andava individuata nella revoca della procura o nell'obbligo di rendiconto, ma nel momento della divisione, quando il pregiudizio era già sorto e comunque percepibile, anche perché in sede divisoria era stato previsto un conguaglio in favore della mandante per la sperequazione di valore tra i lotti. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., cioè che la valorizzazione degli immobili e i criteri di stima emersero solo con l'atto divisorio e potevano essere conosciuti soltanto con il rendiconto del mandatario, omesso; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento del testamento e dell'atto di divisione, non essendovi nel testamento alcuna previsione di valutazioni economiche o conguagli; 3) violazione dell'art. 2935 c.c., perché la prescrizione del risarcimento sarebbe dovuta decorrere dall'insorgenza dell'obbligo di rendiconto e non dalla divisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse precluso dalla doppia conforme di merito e comunque infondato perché entrambe le sentenze avevano individuato il dies a quo nell'atto di divisione, con la sola precisazione in appello che da quel momento il pregiudizio era anche percepibile dalla danneggiata. Ha escluso inoltre l'omesso esame del fatto storico, poiché la Corte territoriale aveva espressamente considerato la valorizzazione dei beni e il conguaglio riconosciuto in sede divisoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, oltre alla preclusione da doppia conforme, non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva affermato una perfetta corrispondenza tra testamento e divisione, ma aveva ritenuto che la divisione attuasse le volontà testamentarie integrandole in favore della mandante. Il prospettato travisamento non era dunque configurabile nei termini dedotti. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava realmente con la motivazione impugnata: secondo la Corte, proprio in sede di divisione, con la previsione del conguaglio, la sperequazione era diventata manifestamente percepibile con l'ordinaria diligenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile quando la censura è preclusa dalla doppia conforme e, comunque, quando il fatto storico risulta espressamente considerato dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La preclusione da doppia conforme opera quando i due gradi di merito decidono sui medesimi fatti principali con il medesimo iter logico-argomentativo, anche se il giudice d'appello aggiunge argomenti ulteriori o di precisazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È richiamata la regola della doppia conforme, che limita la deducibilità in cassazione di determinati vizi di motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza di travisamento non è accoglibile se non individua una vera violazione del principio di disponibilità della prova o una svista sul fatto probatorio in sé, ma si limita a contestare la valutazione logica del materiale probatorio.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, cioè dal momento in cui il pregiudizio è sorto e si è reso oggettivamente percepibile secondo ordinaria diligenza.

  • art. 395 c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando integri un errore di fatto nei presupposti richiesti, è rimedio tipico della revocazione, non della censura di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti: deve dimostrare che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su accertamenti fattuali o iter argomentativi realmente diversi.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di merito abbia in realtà considerato quella circostanza, anche solo implicitamente, e ne abbia tratto una conclusione incompatibile con la tesi della parte.
  • Il travisamento della prova non coincide con la mera contestazione della valutazione o dell'inferenza logica del giudice sul materiale istruttorio; se la doglianza riguarda un errore di percezione del fatto probatorio in sé, il rimedio può essere la revocazione per errore di fatto, non la cassazione.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione decorre quando il diritto è concretamente esercitabile e il pregiudizio è conoscibile con l'ordinaria diligenza, non necessariamente quando la parte dichiari di aver acquisito una piena consapevolezza soggettiva del danno.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare passaggi argomentativi secondari o una lettura atomistica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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