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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10529/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili per rapina, estorsione e porto abusivo di oggetto atto ad offendere. I motivi principali: 1) nullità della sentenza per essere stata sottoscritta da un presidente diverso da quello che ha presieduto il collegio in udienza (difformità di firme tra verbale e sentenza); 2) fondatezza della declaratoria di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Frison Claudio il 13/05/2020, poiché il dichiarante aveva assunto la qualità di indiziato e non erano state osservate le garanzie di cui all'art. 63 c.p.p.; 3) illegittimità del mantenimento delle statuizioni civili nonostante la revoca della costituzione di parte civile e la rimessione della querela per taluni capi; 4) vizio di motivazione e travisamento dei fatti, con specifiche doglianze sull'attendibilità della persona offesa; 5) errata qualificazione giuridica dei fatti (rapina/estorsione vs esercizio delle proprie ragioni) e contestazioni sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (la sottoscrizione difforme della sentenza) che ha carattere assorbente. Ha accertato che la sentenza depositata era firmata da un presidente diverso da quello risultante nel verbale d'udienza (firma di Alberto Pederiali invece di Luca Ghedini) e che tale irregolarità configura una nullità relativa della sentenza non sanabile dopo l'impugnazione. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna perché proceda alla rinnovazione della sentenza nella composizione corrispondente al verbale dell'udienza, con nuova redazione della motivazione, nuova sottoscrizione e nuovo deposito. Le altre censure sono risultate assorbite e non sono state esaminate nel merito.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Riferimento ai requisiti formali della sottoscrizione della sentenza; la Corte si richiama al principio che l'irregolarità della sottoscrizione può costituire causa di nullità della sentenza

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di requisiti della sottoscrizione dell'ordinanza collegiale; la giurisprudenza richiede che a sottoscrivere sia effettivamente il presidente che ha partecipato al collegio, pena la nullità relativa

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Norma sulle garanzie dovute all'indiziato quando è ascoltato; la questione sollevata riguarda l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi in quelle sedi abbia assunto la qualità di indiziato senza le garanzie previste

  • art. 378 cod. pen.

    Richiamato come possibile base per una riqualificazione del fatto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) che i difensori avevano proposto, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito per assorbimento

Massime di principio

  • La sottoscrizione della sentenza da parte del presidente indicato nel verbale d'udienza è requisito formale essenziale: la difformità comporta nullità relativa della sentenza e può essere eccepita in cassazione; se tempestivamente dedotta conduce all'annullamento.
  • L'irregolarità formale della sottoscrizione non è facilmente sanabile dopo l'impugnazione: la correzione del vizio può essere fatta solo dal giudice che ha emesso il provvedimento e non dopo il trasferimento degli atti in sede di impugnazione.
  • Quando una persona ascoltata in sommarie informazioni abbia assunto la qualità di indiziato, le sue dichiarazioni richiedono le garanzie di cui all'art. 63 c.p.p.; la mancata osservanza può determinare l'inutilizzabilità del verbale.
  • La revoca della costituzione di parte civile e la rimessione della querela possono incidere sulle statuizioni civili; l'ammissibilità e le conseguenze vanno valutate sul piano processuale secondo i termini e i momenti in cui sono avvenute.
  • Se una questione formale è ritenuta assorbente (cioè decisione su di essa rende irrilevanti le altre censure), le altre doglianze non vengono esaminate nel merito dalla Corte di legittimità.
  • In presenza di difformità tra verbale d'udienza e testo della sentenza, il ricorrente deve sollevare l'eccezione nella prima occasione utile (anche in cassazione) per evitare decadenze.

Testo integrale

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