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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7544/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 474 c.2 cod. pen., lamentando illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione: sosteneva che i profumi sequestrati non erano ingannevoli e che, al più, si sarebbe potuta configurare la vendita di prodotti con segni mendaci, non la contraffazione, perché i marchi non sarebbero neppure simili per assonanza a quelli originali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si fosse confrontato con la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la perizia tecnica che accertava la riconducibilità dei prodotti alla produzione "Dior" per packaging, colori e forma delle bottiglie (es. "Hypnotic Poison" e "Pure Poison"), idonei a ingenerare confusione anche nell'utilizzazione. La Corte ha richiamato il principio della valutazione globale e sintetica del marchio e il carattere di reato di pericolo della contraffazione, per cui non è necessario dimostrare l'effettivo inganno. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen. (c.2 menzionata nel testo)

    La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti integra il reato previsto dall'art. 474; rileva la idoneità a ingenerare confusione e la tutela della fede pubblica, non è necessario provare l'effettivo inganno degli acquirenti.

  • art. 473 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 474 per il principio secondo cui la valutazione della contraffazione si effettua globalmente e sinteticamente, considerando l'insieme degli elementi distintivi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese di procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La contraffazione del marchio va valutata in modo globale e sintetico: si prende in considerazione l'insieme degli elementi visivi, grafici e fonetici piuttosto che il confronto analitico e separato di ogni dettaglio.
  • Per la configurazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. non è necessario dimostrare l'effettivo inganno degli acquirenti; è un reato di pericolo che tutela la fede pubblica nei segni distintivi.
  • Anche variazioni rilevanti al marchio originale possono integrare contraffazione se lasciano intatto il nucleo identitario del segno, specialmente se si tratta di marchi «forti».
  • La mera detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti è sufficiente per integrare il reato, indipendentemente dalla grossolanità della contraffazione.
  • In sede di Cassazione l'assenza di un confronto puntuale del motivo impugnatorio con la motivazione della sentenza impugnata può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Le perizie tecniche sulle caratteristiche del packaging, colori e forma del prodotto hanno rilevanza probatoria decisiva per accertare la riconducibilità a prodotti originali.

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