Cassazione Penale, Sentenza n. 18710/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: (1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., perché la condotta era occasionale e di esiguità del danno/pericolo; (2) il vizio di motivazione per omissione di pronuncia sulla richiesta, formulata dalla difesa in appello, di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo rispetto al secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio su quel punto. Quanto al primo motivo relativo all'art. 131-bis c.p. la Cassazione lo ha dichiarato manifestamente infondato (inammissibile nel resto). Il dispositivo ha inoltre dichiarato il resto del ricorso inammissibile e la decisione irrevocabile salvo il punto annullato.
Norme richiamate
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva di modalitaà della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno/pericolo; la Corte ha ritenuto che la presenza di precedenti e la qualificazione per recidiva qualificata erano idonee a escludere il carattere occasionale e la tenuità.
Richiama i criteri di valutazione (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo) che devono essere considerati nel giudizio di tenuità.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con una pena pecuniaria; la Corte di appello doveva esaminare e motivare espressamente sulla richiesta difensiva: l'omissione di risposta costituisce vizio di motivazione annullabile in Cassazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di motivazione della sentenza d'appello: la mancata risposta alle doglianze rilevanti dell'appellante configura nullità per difetto assoluto di motivazione.
Richiamato solo in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; non inciso direttamente sulla decisione sostanziale.
Norma sul giudizio di non luogo a provare o assoluzione per insussistenza del fatto/elemento soggettivo: citata fra le censure sollevate in appello dalla difesa, ma non accolta dalla Cassazione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e motivata delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; precedenti penali e ricorrenza di comportamenti analoghi possono far escludere la caratteristica di occasionalità.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria (art. 53 legge 689/1981) deve essere esaminata e motivata esplicitamente dal giudice d'appello: l'omessa motivazione su tale punto costituisce vizio formale idoneo all'annullamento parziale e al rinvio.
- In appello il giudice non può limitarsi a riprodurre la motivazione di primo grado senza rispondere alle doglianze specifiche della difesa; il mancato confronto con i motivi concorrenti viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 125 c.p.p.
- La valutazione della sussistenza delle condizioni per le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve è in linea di principio fattuale e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata; ciò che giustifica l'annullamento è l'assenza di motivazione o una motivazione manifestamente illogica.
- Nel difendere l'applicazione dell'art. 131-bis, è fondamentale documentare l'eccezionalità e l'occasionalità della condotta, l'esiguità del danno e un basso grado di colpevolezza, anticipando e contrastando eventuali rilievi relativi a precedenti penali.
Testo integrale
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