Cassazione Civile, Ordinanza n. 36885/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, in presenza della domanda di definizione agevolata e del mancato impulso alla prosecuzione del giudizio entro il termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità e disposto la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato alla società una maggiore imposta IRAP per l’anno 2008, con irrogazione di sanzioni. La società aveva ottenuto l’annullamento dell’atto in primo grado; la sentenza era stata confermata in appello dalla commissione tributaria regionale. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, ma nelle more la società resistente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, depositando anche la ricevuta del pagamento della prima rata e chiedendo la sospensione del processo. L’Agenzia non ha opposto nulla e non risulta presentata istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020.
Norme richiamate
È richiamato quale base della definizione agevolata; la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, in assenza di opposizione e di istanza di trattazione, conducono all’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
art. 46, comma 3, D.lgs. 546/1992
È applicato per la compensazione delle spese di lite in sede tributaria.
Massime di principio
- Quando il contribuente accede validamente alla definizione agevolata prevista dalla legge e versa quanto dovuto secondo la procedura, il giudizio tributario pendente può estinguersi per cessata materia del contendere se non vi è tempestiva richiesta di trattazione.
- In presenza dei presupposti normativi della definizione agevolata e del mancato impulso processuale entro il termine stabilito, la Corte non decide il merito del ricorso ma prende atto dell’estinzione del processo.
- La compensazione delle spese può essere disposta nel giudizio tributario estinto in applicazione della disciplina speciale sulle spese del processo tributario.
Come è indicizzato
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