Cassazione Penale, Sentenza n. 27723/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e IVA per gli anni 2012 e 2013 (art. 5 D.Lgs. n.74/2000), deducendo: (1) vizio di notifica del decreto di citazione in appello, poiché la copia sarebbe stata consegnata al difensore e non all'imputato senza le ricerche necessarie per la consegna a mani proprie; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla determinazione della base imponibile e dell'imposta evasa, poiché manca prova che le fatture accertate fossero state effettivamente incassate, si sarebbe fatto un uso contrastante di dati (questionari clienti vs spesometro), e non sarebbe stato considerato che il fallimento intervenuto nel 2014 avrebbe inciso sull'obbligo dichiarativo per il 2013; (3) violazione dell'art. 157 c.p. (prescrizione) per l'anno 2012 ritenendo che il termine prescrizionale fosse decorso alla data del fatto contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha respinto. In particolare: (a) la notifica in studio del difensore è stata ritenuta corretta dato che l'imputato non aveva indicato domicilio per le notifiche e le norme più recenti (D.Lgs. 150/2022) non sono applicabili ratione temporis; (b) la determinazione della base imponibile e dell'imposta evasa è stata ritenuta legittima: il giudice penale può basarsi su accertamenti induttivi e su congrue massime di esperienza purché sorretti da analisi del materiale istruttorio; l'imputato non ha fornito elementi concreti a confutazione (ad es. prova dell'insolvenza effettiva dei clienti) e le osservazioni di merito erano state adeguatamente affrontate dal giudice di merito; (c) l'argomento secondo cui il fallimento esonererebbe l'obbligo dichiarativo è infondato: il giudice ha ritenuto che l'obbligo fosse a carico dell'imputato fino all'ultimo giorno utile (30/9/2014) e la mancata consegna della documentazione contabile alla curatela non solleva dalla responsabilità; (d) il motivo di prescrizione è stato rigettato; (e) sono state considerate la recidiva e i periodi di sospensione rilevanti; (f) la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e IVA
L'obbligo dichiarativo grava sul contribuente e la determinazione del momento consumativo considera anche il termine dilatorio di 90 giorni; la mancata riscossione delle fatture non esclude la responsabilità penale dell'imprenditore in relazione all'obbligo di dichiarazione
Norma menzionata in relazione all'ipotesi di fatture per operazioni inesistenti: nel caso in esame il reato di cui all'art. 8 non era stato contestato
Richiamato dal ricorso in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla decorrenza del termine prescrizionale
Codice di procedura penale, art. 189
Principio dell'atipicità dei mezzi di prova nel processo penale: il giudice può avvalersi di accertamenti induttivi compiuti dagli uffici finanziari (studi di settore, spesometro) per determinare l'imposta dovuta, con autonoma valutazione degli elementi emersi
Codice di procedura penale, art. 192, comma 1
Il giudice valuta autonomamente gli elementi probatori emersi secondo i criteri generali; le valutazioni logiche e le massime di esperienza sono ammesse se fondate su elementi di fatto
Riferimento alla disciplina più recente in materia di notifiche: la Corte ha ritenuto che essa non fosse applicabile ratione temporis al caso di specie
Richiamato in relazione alla responsabilità anche se vi è causa concorrente (es. mancata consegna scritture contabili) che non esclude la responsabilità dell'autore
Codice di procedura penale, art. 619
La Corte può, nell'ambito del sindacato di legittimità, correggere errori di diritto con i poteri riconosciuti dall'art. 619 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 616
Dispositivo che impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali; applicato per la parte che ha proposto il ricorso
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, comma secondo
Termine dilatorio di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione: secondo la giurisprudenza citata, non costituisce causa di non punibilità ma determina il momento consumativo del reato
Massime di principio
- La notifica presso lo studio del difensore è valida se l'imputato non ha indicato domicilio per le notifiche e la normativa successiva non è applicabile ratione temporis
- In materia di reati tributari il giudice penale può utilizzare accertamenti induttivi (es. spesometro, studi di settore) e valutazioni logico-induttive per determinare la base imponibile, purché siano motivate e fondate su elementi fattuali
- L'effettivo incasso delle fatture non è condizione necessaria per l'inclusione dei relativi ricavi nella determinazione dell'imponibile: il mancato pagamento rientra nel rischio d'impresa e non esclude l'obbligo dichiarativo
- Il fallimento non esonera automaticamente dall'obbligo di presentare le dichiarazioni relative a periodi anteriori alla dichiarazione di fallimento; il curatore interviene per i periodi successivi
- Il termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art. 5 D.Lgs. n.74/2000 incide sul momento consumativo del reato ma non configura causa di non punibilità se il contribuente non adempie
- I motivi generici di doglianza e quelli non supportati da elementi concreti sono destinati all'inammissibilità o al rigetto in Cassazione
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