Cassazione Civile, Ordinanza n. 31546/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associati)
La controversia
La controversia originava da un contratto di associazione in partecipazione intercorrente tra una società e tre controparti. Furono emessi lodi arbitrali il 29 maggio 2015, impugnati dalla società davanti alla Corte d'appello di Firenze, che con sentenza n. 1006/2019 rigettò le impugnazioni. La società propose quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro due controricorrenti, mentre la terza parte restò intimata. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositò atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che tra le parti era intervenuta una transazione; le parti controricorrenti accettarono la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti, dichiarando l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Non è stato adottato alcun provvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia ha impedito alla Corte di regolarle. È stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato solo per la fissazione dell'adunanza camerale
la rinuncia rituale al ricorso, accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del processo di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso
Cass. n. 19560 del 2015
richiamata a sostegno dell'esclusione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalle parti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dai controricorrenti, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese di lite.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
Come è indicizzato
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