Sentenza n. 2733/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22136/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha accertato l’applicazione di un supplemento di prezzo per i pagamenti con carta di credito e ha irrogato una sanzione amministrativa di 50.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione AGCM. Con il primo motivo ha sostenuto che l’incremento di 0,02 euro/litro applicato ai pagamenti con carta di credito non fosse un sovrapprezzo vietato, ma il mancato riconoscimento di uno sconto riservato ai pagamenti in contanti o tramite circuito Bancomat; ha inoltre invocato la conformità della condotta al d.m. 17 gennaio 2013, la trasparenza dell’informazione resa ai consumatori, la possibilità di scegliere il mezzo di pagamento e la competitività dei prezzi praticati. Con il secondo motivo ha dedotto l’illegittimità o sproporzione della sanzione, lamentando la mancata considerazione dei costi sostenuti, dell’utile limitato, delle ridotte dimensioni dell’impresa, della scarsa diffusione dei pagamenti con carta di credito, della propria trasparenza, dell’archiviazione di un precedente procedimento, della durata della violazione e del confronto con altra sanzione irrogata dall’Autorità.
La decisione
L’appello è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’art. 62 del d.lgs. 206/2005, coordinato con la disciplina introdotta dal d.lgs. 218/2017, vieti in modo assoluto l’imposizione al consumatore di spese correlate all’uso di determinati strumenti di pagamento. La differenziazione del prezzo praticata dalla società era ancorata esclusivamente al mezzo di pagamento e non poteva essere riqualificata come mancata applicazione di uno sconto: tale distinzione costituiva un artificio verbale privo di incidenza sulla sostanza economica della condotta. Il d.m. 17 gennaio 2013, art. 2, comma 7, riguarda l’esposizione del prezzo più basso tra le diverse modalità di erogazione e non autorizza la differenziazione del prezzo in base allo strumento di pagamento. Né erano rilevanti i richiami al sistema PagoPA o all’esperienza spagnola. La libertà del consumatore di evitare il sovrapprezzo scegliendo un diverso mezzo di pagamento, così come la previa informazione, non esclude l’illecito. Quanto al secondo motivo, la sanzione è stata ritenuta congrua. L’AGCM aveva correttamente considerato il fatturato o valore della produzione, quali parametri attendibili per assicurare l’effettiva deterrenza, nonché la durata pluriennale della condotta, protrattasi dal 2018 all’accertamento, il guadagno complessivo realizzato e il numero potenziale di consumatori coinvolti in ragione della posizione strategica dell’impianto. Non era necessaria una compensazione tra eventuali vantaggi complessivi per i consumatori e il pregiudizio derivante dalla pratica illecita. La censura relativa all’archiviazione del precedente procedimento è stata dichiarata inammissibile perché nuova in appello; le ulteriori doglianze sono state respinte. Il richiamo a sanzioni applicate ad altra impresa è stato ritenuto irrilevante e comunque non supportato da elementi comparativi sufficienti. Blupark è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
“ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”
La disposizione è stata interpretata, nel quadro normativo vigente, come espressione del divieto di imporre ai consumatori spese correlate all’uso di determinati strumenti di pagamento.
art. 3, comma 4, d.lgs. 11/2010, come riformulato dall’art. 2, comma 3, lett. d), d.lgs. 218/2017
“il beneficiario non possa applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento”
La riformulazione ha eliminato la facoltà di prevedere deroghe e comporta un divieto assoluto di payment card surcharge.
art. 3, comma 3, d.lgs. 11/2010
La disposizione, che consentiva ai beneficiari di applicare uno sconto in relazione allo strumento di pagamento prescelto, è stata abrogata dal d.lgs. 218/2017; pertanto, nel regime vigente, non è ammessa neppure la differenziazione del prezzo formalmente presentata come sconto.
art. 2, comma 7, d.m. 17 gennaio 2013
“Quando nell'impianto siano presenti e attive diverse modalità di erogazione non servito, l'obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica è riferito alla modalità con prezzo più basso di offerta al pubblico”
La norma disciplina l’esposizione del prezzo più basso tra le modalità di erogazione e non autorizza l’applicazione di prezzi diversi in ragione dello strumento di pagamento.
È richiamato quale fondamento del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice ha ritenuto esaurita la disamina dei motivi rilevanti.
Massime di principio
- Nel regime risultante dal d.lgs. 218/2017, è vietato in modo assoluto applicare al consumatore costi o maggiorazioni correlate all’utilizzo di un determinato strumento di pagamento; il divieto opera anche quando la maggiorazione sia formalmente rappresentata come mancato riconoscimento di uno sconto.
- La qualificazione di una differenziazione di prezzo come surcharge o come sconto dipende dalla sostanza economico-giuridica della condotta e non dalla sua denominazione: se il prezzo aumenta esclusivamente perché il consumatore utilizza un determinato mezzo di pagamento, la condotta integra un onere vietato.
- La previa informazione del consumatore e la possibilità di evitare la maggiorazione scegliendo un diverso strumento di pagamento non escludono né attenuano, di per sé, l’illecito derivante dal payment card surcharge.
- Una disciplina settoriale che impone di esporre il prezzo più basso praticato tra diverse modalità di erogazione non costituisce, in assenza di una previsione espressa, una deroga al divieto generale di differenziare il prezzo in base allo strumento di pagamento.
- Nella determinazione di una sanzione antitrust, il fatturato o il valore della produzione costituiscono parametri prioritariamente rilevanti per assicurare l’effettiva capacità deterrente; possono inoltre assumere rilievo la durata della condotta, il guadagno realizzato e la platea potenziale dei consumatori coinvolti.
- La legittimità e la misura della sanzione irrogata a un’impresa non possono essere contestate mediante il mero richiamo a una diversa sanzione applicata ad altro operatore, in assenza di un interesse giuridicamente rilevante e di elementi idonei a dimostrare l’effettiva comparabilità delle fattispecie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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