Sentenza n. 1133/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) dell’ordinanza n. 3 del 19.3.2026 a firma del Responsabile del Settore di Gestione del Territorio, Servizio SUE, del Comune di San Marzano Sul Sarno, notificata in data 23.3.2026, ad oggetto “ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture – D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii – art. 27 e 41”, con la quale è stato ingiunto ad esso ricorrente la demolizione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01 di pretese opere abusive relativamente al fabbricato per civile abitazione di sua proprietà, sito alla via Leonardo Da Vinci n. 7; b) di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi se e per quanto occorra: b1) del verbale di sopralluogo del 6.3.2025, non conosciuto; b2) della relazione di accertamenti tecnici prot. 54934 del 17.03.2026, notificata in data 23.3.2026, con relativi allegati, ivi compreso quello del rilievo fotografico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione e demolizione di opere edilizie abusive, unitamente agli atti presupposti, inclusi il sopralluogo e la relazione tecnica di accertamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che contestava cinque interventi edilizi: la realizzazione di un piano ammezzato adibito a deposito; il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso da deposito/magazzino a uffici; un ampliamento al piano terra con ammezzato e scala; un ampliamento al piano primo adibito ad abitazione; e un corpo di fabbrica in sopraelevazione al piano secondo, in corso di realizzazione. Il testo riferisce genericamente la proposizione di una serie di censure di illegittimità, ma non ne espone il contenuto specifico. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, rappresentando di avere presentato una CILA per l'inizio dei lavori di demolizione della maggior parte delle opere contestate e un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 per le opere residue.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, depositata prima della decisione, ha reso attuale e definitiva l'inutilità della sentenza di merito. Il Collegio ha distinto tale ipotesi dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima ricorre quando l'attività successiva dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa, mentre l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse opera quando una nuova situazione di fatto o di diritto elimina l'utilità concreta della decisione senza integrare necessariamente una piena soddisfazione della pretesa. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Richiamato nell'ordinanza impugnata quale base dell'ingiunzione di demolizione delle opere ritenute abusive; il TAR non ne esamina il merito per l'improcedibilità del ricorso.
Richiamato con riguardo all'istanza presentata dal ricorrente per le opere residue; il TAR non valuta i presupposti dell'accertamento di conformità.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La norma è utilizzata per distinguere la cessazione della materia del contendere, conseguente alla piena e integrale soddisfazione della pretesa, dall'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, per una situazione sopravvenuta, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione; nel caso concreto la rinuncia all'interesse alla pronuncia di annullamento ha precluso l'esame del merito.
Massime di principio
- La dichiarazione con cui il ricorrente, prima della decisione, afferma di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando rende certa e definitiva l'inutilità della decisione giudiziale.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente da parte dell'amministrazione; se l'interesse alla decisione viene meno per una nuova situazione di fatto o di diritto senza una completa soddisfazione della pretesa, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando, prima della decisione, il ricorrente abbia dichiarato il venir meno dell'interesse alla pronuncia.
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