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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27581/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa per conto del consorzio ricorrente dalla società incaricata della riscossione, per € 179,64 a titolo di contributo per opere irrigue relativo agli anni 2015, 2016 e 2017. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, con sentenza del 28 dicembre 2022, n. 1526/2/2022. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza del 30 luglio 2024, n. 5941/7/2024, aveva rigettato l’appello del consorzio, ritenendo che il Consorzio di Bonifica 6 Enna fosse cessato per effetto dell’accorpamento nel Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e che quest’ultimo fosse l’unico soggetto giuridicamente esistente. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112 c.p.c. e dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice d’appello avesse rilevato d’ufficio, senza previo contraddittorio, la questione della sua asserita estinzione, non sollevata dalla contribuente né trattata in primo grado; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e delle disposizioni regolamentari e processuali indicate in ricorso, contestando che l’accorpamento avesse determinato l’immediata estinzione del consorzio territoriale e negando quindi il suo potere di emettere l’atto. La contribuente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad causam, assumendo che il consorzio fosse già stato soppresso dalla legge regionale.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il primo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione ad causam: l’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 non ha disposto l’estinzione immediata dei consorzi territoriali accorpati. L’accorpamento configura un processo di riorganizzazione, la cui conclusione segna il momento dell’eventuale estinzione; fino ad allora, in presenza del periodo transitorio e della permanenza degli affidamenti e delle attività, il consorzio territoriale è rimasto operativo e legittimato a svolgere l’attività impositiva e di esazione. La previsione regolamentare e amministrativa secondo cui il consorzio avrebbe agito come mandatario senza rappresentanza del nuovo consorzio è stata ritenuta superflua e non configurabile in ambito pubblicistico, ma priva di effetti sulla legittimità della cartella: il consorzio territoriale conservava, al momento dell’atto, il potere di adottarlo. La questione del contraddittorio dedotta con il primo motivo non è stata esaminata nel merito, essendo stata assorbita in applicazione della ragione più liquida.

Norme richiamate

  • art. 13, legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5

    La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo ente accorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplice costituzione della nuova entità.

    L’istituzione del nuovo consorzio e la ridefinizione degli ambiti territoriali non estinguono automaticamente i consorzi territoriali accorpati. L’estinzione consegue al completamento del processo di riunificazione, mentre durante la fase transitoria i consorzi preesistenti possono continuare a operare.

  • art. 19, comma 13, regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (per quanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineata successione tra gli stessi.

    La permanenza in vigore degli affidamenti dei consorzi accorpati assicura la continuità delle attività durante la riorganizzazione e sostiene la loro prosecuzione fino alle determinazioni necessarie all’operatività del nuovo consorzio.

  • art. 1705 c.c.

    Errata perché, a tacer d'altro, il mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 cod. civ. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deve essere prevista dalla legge.

    Il mandato senza rappresentanza civilistico non è applicabile all’affidamento di funzioni in ambito pubblicistico; tale affidamento è regolato dalla delega intersoggettiva, che deve essere prevista dalla legge. L’indicazione del mandato non ha però eliminato il potere del consorzio territoriale, fondato sulla perdurante titolarità dell’attività affidatagli.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Difatti, va osservato che la questione di merito della presente controversia è parte di un vasto contenzioso, dai contenuti coincidenti e sovrapponibili, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi con due arresti (segnatamente: Cass., Sez. Trib., 19 marzo 2026, nn. 6610 e 6611), le cui ragioni - in assenza di argomenti contrari - hanno trovato unanime seguito nella giurisprudenza successiva.

    La Corte richiama il criterio della ragione più liquida, collegandolo a esigenze di economia processuale e ragionevole durata: può definire il giudizio sulla questione di più agevole soluzione senza esaminare previamente le altre, purché il contraddittorio già svolto non comprometta il diritto di difesa.

  • art. 276 c.p.c.

    Difatti, va osservato che la questione di merito della presente controversia è parte di un vasto contenzioso, dai contenuti coincidenti e sovrapponibili, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi con due arresti (segnatamente: Cass., Sez. Trib., 19 marzo 2026, nn. 6610 e 6611), le cui ragioni - in assenza di argomenti contrari - hanno trovato unanime seguito nella giurisprudenza successiva.

    Nel quadro del criterio della ragione più liquida, l’ordine delle questioni previsto dall’art. 276 c.p.c. può cedere, per economia processuale e ragionevole durata, quando una questione di più agevole soluzione consente di definire il giudizio senza pregiudicare il diritto di difesa.

Massime di principio

  • La previsione legislativa di accorpamento di enti e di ridefinizione dei rispettivi ambiti operativi non determina, da sola, l’immediata estinzione degli enti accorpati quando la legge non stabilisca espressamente tale effetto. L’estinzione può verificarsi al completamento del processo di riorganizzazione e riunificazione.
  • Durante la fase transitoria di un processo di accorpamento, i consorzi preesistenti possono continuare a svolgere le attività e gli affidamenti ancora in essere; la loro permanenza operativa comporta la legittimazione a emanare gli atti inerenti a tali attività fino alla conclusione del processo.
  • In ambito pubblicistico, il mandato senza rappresentanza civilistico non è lo strumento applicabile per l’affidamento di funzioni tra enti: l’affidamento è regolato dalla delega intersoggettiva, che deve avere fondamento legislativo. L’erronea qualificazione del rapporto come mandato non invalida tuttavia l’atto se l’ente che lo ha emanato conservava autonomamente il potere di agire.
  • In applicazione della ragione più liquida, il giudice può definire la controversia sulla questione di più agevole soluzione senza scrutinare previamente le altre questioni, quando ciò risponde a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata e il contraddittorio già svolto non lede il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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