Cassazione Civile, Ordinanza n. 24918/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione ricavi ritenuti non contabilizzati e non dichiarati. In primo grado il ricorso della società e dell'altro intimato era stato accolto per due ragioni: mancanza di sottoscrizione del processo verbale di constatazione da parte del legale rappresentante della società, assente alla verifica, e violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che la consegna del PVC a un ex amministratore non valesse a far decorrere il termine, poiché il legale rappresentante, essendo la società in liquidazione, era il liquidatore. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che la sottoscrizione del PVC da parte dell'ex amministratore non rendeva inutilizzabili gli elementi acquisiti e che mancava prova di un concreto pregiudizio; (2) ulteriore violazione della stessa norma, deducendo che il contribuente non aveva allegato un pregiudizio concreto e che il termine di 60 giorni sarebbe comunque stato rispettato, oltre a sostenere che il beneficio invocabile sarebbe stato solo la riduzione delle sanzioni; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che l'avviso era stato emesso oltre i 60 giorni; (4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul rispetto del termine dilatorio. La ricorrente insisteva anche sulla legittimità nel merito delle riprese fiscali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha giudicato inammissibile la parte della censura che pretendeva di attribuire all'ex amministratore la qualità di valido rappresentante della società, perché in contrasto con l'accertamento in fatto della CTR e con il contenuto del PVC, dal quale risultava che tale soggetto aveva dichiarato di non essere né legale rappresentante né responsabile della sede o dell'ufficio. Ha inoltre escluso che la consegna del PVC a un terzo potesse essere imputata alla società o far operare i principi di buona fede e affidamento, in mancanza di una situazione di apparenza creata dal contribuente. Nel merito, ha ritenuto che la verifica si fosse svolta in assenza del legale rappresentante pro tempore, cioè del liquidatore, e che il PVC non fosse stato sottoscritto né notificato a quest'ultimo immediatamente; pertanto il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, non aveva mai iniziato a decorrere e la successiva allegazione del PVC all'avviso non poteva sanare la violazione. La Corte ha ribadito che l'inosservanza del termine, in assenza di ragioni di urgenza, determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento ante tempus, senza necessità di prova di resistenza e a prescindere dalla tipologia di tributi. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti infondati perché riproponevano le stesse doglianze sotto diversa veste. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine di 60 giorni tra la notificazione del PVC e l'inoltro dell'avviso di accertamento
Il termine dilatorio decorre dal rilascio del PVC al legale rappresentante del contribuente; se il PVC non è consegnato al soggetto che rappresenta validamente la società, il termine non inizia a decorrere e l'avviso emesso prima del decorso è nullo, salvo specifiche ragioni di urgenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro evocato per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi, ma le censure sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame è stato respinto perché la questione del rispetto del termine dilatorio risultava già valutata e le doglianze riproducevano le medesime questioni di diritto.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata, poiché la sentenza di merito aveva comunque affrontato il tema del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla riduzione delle sanzioni, ma la Corte non accoglie la tesi secondo cui tale sarebbe l'unico beneficio rilevante ai fini della prova del pregiudizio.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento, il rispetto del termine dilatorio successivo al PVC è condizione di legittimità dell'avviso: la sua violazione comporta nullità dell'atto se l'Ufficio non dimostra specifiche ragioni di urgenza.
- Il termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 decorre solo dalla consegna del PVC al legale rappresentante effettivo del contribuente; la consegna a un soggetto privo di poteri rappresentativi non è sufficiente a farlo iniziare.
- La successiva allegazione del PVC all'avviso di accertamento non sana la mancata concessione del termine dilatorio, perché la garanzia opera prima dell'adozione dell'atto impositivo.
- La violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non richiede la prova di resistenza: la nullità dell'avviso deriva automaticamente dall'anticipazione dell'atto rispetto al termine minimo, a prescindere dalla natura dei tributi accertati.
- I principi di buona fede e affidamento non sono invocabili quando il contribuente non abbia creato una situazione di apparenza idonea a giustificare l'apparente rappresentanza del soggetto che ha ricevuto il PVC.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24881/2022 del 18/08/2022
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24898/2022 del 18/08/2022
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24899/2022 del 18/08/2022
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24901/2022 del 18/08/2022
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24902/2022 del 18/08/2022
- ordinanza_civile · 18 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24903/2022 del 18/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →