Cassazione Penale, Sentenza n. 29364/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato Buonvino per furto della chiave d'arma/antifurto e successivo furto in abitazione con vari reati connessi. Il ricorso articolava sette motivi: insufficienza della prova e violazione dell'art. 533 c.p.p.; vizio di motivazione sulla qualificazione del furto della chiave; dedotta continuazione tra il furto della chiave e il furto in abitazione (ex art. 81 c.p. cpv.); contestazione dell'applicazione dell'aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.); vizio nel bilanciamento di aggravanti e attenuanti; censura sulla valutazione della condotta processuale ai fini della pena; mancanza di motivazione circa la provvisionale per il risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in buona parte rigettato le censure sul piano probatorio (primo e secondo motivo inammissibili), confermando che la Corte d'Appello aveva correttamente rinnovato l'istruttoria e valutato globalmente gli indizi. Tuttavia ha accolto il terzo motivo: il furto della chiave è stato ritenuto strumentale al furto in abitazione e non reato autonomo, per cui il capo relativo alla sottrazione della chiave va assorbito nel furto principale. Per effetto dell'assorbimento è stata eliminata l'aumentazione di pena per la continuazione relativa al capo a), con rideterminazione della pena complessiva: due anni di reclusione e euro 1.500 di multa. Le altre censure (compresa la quantificazione della provvisionale di euro 10.000) sono state rigettate o giudicate infondate; la pronuncia di condanna e la provvisionale sono in gran parte confermate eccetto la modifica della qualificazione dei reati e la conseguente riduzione di pena.
Norme richiamate
art. 81 c.p. comma finale (continuazione)
La sottrazione della chiave non integra reato autonomo quando sia strumentale e finalizzata esclusivamente al consumazione di un successivo furto: in tal caso l'ipotesi di continuo non deve essere applicata per mantenere il reato della chiave autonomo.
art. 61 c.p. n.2 (circostanza aggravante)
Utilizzata dalla Corte di merito nel bilanciamento per aggravare la pena (rapporto fiduciario violato); la Cassazione ha ritenuto congrua la considerazione nell'insieme delle circostanze.
art. 624 e 625 c.p. (furto e relative aggravanti)
Art. 624 connesso al furto in abitazione; art. 625 n.4 (destrezza) e n.2 (violenza sulle cose o altre aggravanti) sono stati esaminati: la Corte ha ritenuto sussistenti alcune aggravanti ma ha escluso che la sottrazione della chiave costituisse reato autonomo.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione e mancato superamento del ragionevole dubbio; la Cassazione ha dichiarato tali censure inammissibili quando si risolvono in mera rivalutazione del materiale probatorio.
art. 603 bis e art. 603 c.p.p. (rinnovazione istruttoria)
La Corte d'Appello ha operato la rinnovazione istruttoria secondo le norme richiamate (603 c.p.p. e 603-bis), escutendo testi e acquisendo tabulati telefonici; la Cassazione ha ritenuto legittimo e adeguato l'ulteriore esame probatorio.
art. 507 c.p.p.
Consente al giudice di merito di estendere d'ufficio l'assunzione di prove; la Corte d'appello ha fatto uso di tale potere per integrare l'istruttoria.
art. 192 c.p.p.
Principio della prova indiziaria: la Corte di merito deve valutare la convergenza e non equivocità degli indizi. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia fatto la valutazione unitaria richiesta dall'art. 192.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)
Causa di cassazione per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ritiene che la ricostruzione alternativa debba essere inconfutabile e fondata su elementi processuali concreti, non su mere ipotesi.
art. 133 c.p. (determinazione della pena)
La Corte territoriale ha motivato la determinazione della pena riferendosi ai parametri dell'art. 133: gravità del fatto, personalità dell'imputato, recidiva, entità del danno; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata anche dopo aver escluso l'uso della negazione dell'addebito come elemento automatizzato per aumentare la pena.
art. 620 lett. l) c.p.p. (rideterminazione della pena)
Norma applicata per rideterminare la pena in Cassazione dopo l'annullamento parziale (detrazione dell'aumento per la continuazione).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il materiale probatorio di fatto ma verifica la correttezza formale e logica della motivazione di merito; le critiche che si riducono a una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili.
- Per la prova indiziaria è richiesta una valutazione unitaria e convergente degli indizi: singoli elementi ambigui possono acquisire forza probatoria se considerati nel loro complesso e se le alternative non hanno riscontro concreto.
- Quando un atto (es. sottrazione di una chiave) è meramente strumentale e finalizzato all'esecuzione di un reato principale, esso può essere assorbito nel reato principale e non qualificarsi come reato autonomo con continuazione.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel bilanciamento delle aggravanti e attenuanti; la Cassazione interviene solo se la motivazione risulta carente o illogica in modo manifesto.
- Il negare l'addebito da parte dell'imputato non può di per sé costituire motivo decisivo e automatico per aumentare la pena; se però la motivazione della pena considera altri parametri rilevanti, tale riferimento non inficia automaticamente la decisione.
- La pronuncia di provvisionale per il risarcimento può essere motivata sul dato della denuncia e degli elementi indicativi del danno esistente, lasciando la quantificazione definitiva al giudizio civile.
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